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Sentenza — n. 46362/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46362/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46362/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza n. 2666 del 2020 la Corte di appello di Bari, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, ha riformato la sentenza del Tribunale di Bari riqualificando ex art. 337 cod. pen. il fatto descritto nella imputazione e, concedendo le attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti, ha condannato Arcangelo Cellamare alla pena di quattro mesi di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 336 cod. pen; Sentenza — n. 46362/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Su queste basi il ricorso risulta infondato. Ne deriva ex art. 616 cod. proc pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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abbandono per lesioni personali aggressione fisica lesioni personali grave caso di rigore tentata lesione personale semplice risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
2666 del 2020 la Corte di appello di Bari, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, ha riformato la sentenza del Tribunale di Bari riqualificando ex art. 337 cod. pen.
art. 336 cod. pen
della condotta, originariamente qualificata ex art. 336 cod. pen., argomentando che le espressioni utilizzate dall'imputato e il suo comportamento ne hanno rivelato l'intento di opporsi all'azione degli agenti di scorta che lo trasportavano al penitenziario di Foggia inducendoli, invece, a condurlo in ospedale.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cellamare Arcangelo, nato il 20/06/1973 a Bari avverso la sentenza emessa nei suoi confronti il 9/11/2022 dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 2666 del 2020 la Corte di appello di Bari, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, ha riformato la sentenza del Tribunale di Bari riqualificando ex art. 337 cod. pen. il fatto descritto nella imputazione e, concedendo le attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti, ha condannato Arcangelo Cellamare alla pena di quattro mesi di reclusione.

2. Nel ricorso presentato dal suo difensore Cellamare chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio della motivazione in relazione al riconoscimento del dolo specifico nel reato di resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, si osserva che la Corte avrebbe trascurato che (come nella stessa sentenza rilevato) il pensiero di Cellamare, «affetto da disturbo dell'adattamento con sintomi comportamentali in soggetto con disturbo antisociale della personalità», era «polarizzato» sulla vicenda del suo trasferimento (da lui avversato per ragioni familiari) in istituti penitenziari diversi da quello di Bari. Si assume che fu questo suo stato psichico a indurlo, quando si accorse della destinazione, a sbattere la testa contro la grata della porta scorrevole della cella ricavata all'interno del veicolo penitenziario che lo trasportava, così procurandosi un trauma cranico e multiple ferite e costringendo gli agenti della scorta a trasportarlo urgentemente al pronto soccorso senza proseguire per la casa circondariale di Foggia alla quale era destinato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In generale, l'indagine sulla colpevolezza di un soggetto che sia stato riconosciuto seminfermo di mente va effettuata con gli stessi criteri adottabili nei riguardi di persona pienamente capace, ossia avvalendosi di inferenze fondate sull'esame di fatti esterni e certi aventi un sicuro valore sintomatico del fine perseguito dall'agente perché la ridotta capacità di intendere e di volere può influire solo nei casi contraddistinti da un particolare dolo specifico (Sez. 2, n. 9311 del 27/11/2018, dep. 2019, Timpanaro, Rv. 275525; Sez. 3, n. 13996 del 25/10/2017, dep.2018, C., Rv. 273170 Sez. 1, n. 16141 del 24/01/2017, dep. 2018, Bergamini, Rv. 2727009). In particolare, nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, il dolo specifico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre non rilevano lo scopo mediato e i motivi di fatto avuti di mira dall'agente (Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Moretti, Rv. 280166; Sez. 6, n. 38786 del 17/09/2014, Echi, Rv. 260469).

2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha motivato la riqualificazione ex art.337 cod. pen. della condotta, originariamente qualificata ex art. 336 cod. pen., argomentando che le espressioni utilizzate dall'imputato e il suo comportamento ne hanno rivelato l'intento di opporsi all'azione degli agenti di scorta che lo trasportavano al penitenziario di Foggia inducendoli, invece, a condurlo in ospedale. Circa la sussistenza del dolo specifico, la sentenza evidenzia che dalla documentazione medica e dai colloqui emerge che Cellamare, nella cui mente «i nessi associativi sono validi» e la «forma del pensiero corretta» non voleva essere allontanato dal penitenziario di Bari perché intendeva restare vicino al padre gravemente ammalato e che l'imputato ha espressamente dichiarato che a questo scopo compì, con piena coscienza e volontà, l'azione descritta nell'imputazione.

3. Su queste basi il ricorso risulta infondato. Ne deriva ex art. 616 cod. proc pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes