Extraordinary appeal dismissed for attacking non-essential facts regarding marital status in extortion case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the extraordinary appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in factually identifying Elena Falzarano as his wife and misreconstructed the sale of a car. The Court rejected this, ruling that Falzarano's marital status was irrelevant to the core facts of the extortion and the appeal violated the strict scope of Article 625-bis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 625, comma 4 c.p.p.: An extraordinary appeal under Article 625-bis is inadmissible if it attacks facts or legal conclusions that are not decisive for the judgment, such as the marital status of a third party in an extortion case.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da Borrelli Mario, nato a Benevento il 10/6/1972 per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 5552 del 7/12/2022 della Seconda Sezione penale. Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Considerato che il difensore di Mario Borrelli, munito di procura speciale, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa il 7 dicembre 2022 dalla Seconda Sezione di questa Corte, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso dello stesso Borrelli, condannato per il reato di concorso in estorsione ai danni della proprietaria di un'autovettura; premesso che secondo la concorde ricostruzione delle sentenze di merito Elena Falzarano e Mario Borrelli avevano consegnato come corrispettivo della vendita di un'autovettura un assegno di diecimila euro, emesso su un conto corrente chiuso anni prima.
Tale veicolo, nel frattempo, era stato ceduto a Giovanni Carmine D'Ora, concessionario di auto, il quale aveva avanzato una e pretesa estorsiva di 3.000 euro in danno della proprietaria, intimando di non coinvolgere i carabinieri e di effettuare il pagamento, pena la perdita dell'autovettura; considerato che il ricorrente ha dedotto l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Seconda Sezione per avere erroneamente indicato Elena Falzarano come moglie di Borrelli, nonché per avere ricostruito i fatti in maniera divergente rispetto a quanto riferito dalla medesima Falzarano; rilevato che il ricorrente ha censurato nel merito la decisione della Seconda Sezione di questa Corte e ha dedotto errori non decisivi (con chi fosse coniugata Elena Falzarano è del tutto irrilevante), in tal modo stravolgendo la natura di mezzo straordinario di impugnazione del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. rilevato, quindi, che la proposizione del ricorso per motivi non consentiti ne consente l'immediata declaratoria di inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2023 Il Consigliere