Cassation court dismisses appeal against conditional sentence revocation based on plea agreement exceeding statutory limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that a plea agreement functions as a conviction sentence for revocation purposes. The appellant argued the lower court violated law by revoking the suspended sentence without verifying prior judicial conditions or reviewing past case files. The court held that since the revocation was based solely on exceeding statutory penalty limits, no further investigation or distinct motivation was required.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 168, comma primo n. 1, cod. pen.: A plea agreement constitutes a valid title for revoking a conditional sentence when it exceeds statutory limits, rendering prior procedural checks unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zunino Rebaudo Alessandro, nato a Sanremo il 5/3/1977 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo il 14/4/2023 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 aprile 2023 il Tribunale di Cuneo ha applicato ad Alessandro Zunino Rebaudo la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., revocando la sospensione condizionale della pena, concessa all'imputato con le sentenze emesse il 3/12/2004 dal Tribunale di Savona, il 14/11/2007 dalla Corte di appello di Genova e il 17/1/2013 dal Tribunale di Messina.
2. Avverso l'anzidetta sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 violazione di legge e vizi della motivazione per difetto di correlazione fra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza, avendo il Tribunale di Cuneo, valicando i termini dell'accordo intercorso tra imputato e Pubblico ministero, disposto la revoca della sospensione condizionale, concessa all'imputato stesso in tre precedenti occasioni; 2.2 violazione di legge e vizi della motivazione, per avere il Tribunale disposto la revoca della sospensione condizionale, in precedenza concessa all'imputato dal Tribunale di Savona, dalla Corte di appello di Genova e dal Tribunale di Messina, senza verificare che le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena, ove sussistenti ed effettive, fossero state altresì conosciute da tali precedenti giudici della cognizione e senza provvedere alla doverosa acquisizione dei fascicoli dei precedenti giudizi e, comunque, senza esporre adeguata motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi manifestamente infondati.
2. Questa Corte (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, Diop, Rv. 233518 - 01) ha affermato che la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo n. 1, cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. Nessun vizio inficia, pertanto, la sentenza impugnata, che ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa all'imputato con le sentenze emesse il 3/12/2004 dal Tribunale di Savona, il 14/11/2007 dalla Corte di appello di Genova e il 17/1/2013 dal Tribunale di Messina.
3. Posto poi che la revoca de qua è stata disposta per il superamento dei limiti di pena, non occorreva né svolgere accertamenti tali da richiedere l'acquisizione dei fascicoli né redigere una motivazione diversa rispetto a quella svolta, tenuto conto dei limiti di pena.
4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2023 Il C