Sentenza — n. 46035/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAnna Ruperto, per mezzo del difensore Avvocato Michele Andreano, munito di procura speciale, impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro quale giudice ex art. 324 cod. proc. pen., con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla medesima nella veste di socia titolare di quote azionarie della "Garden Villas" s.r.l. per carenza di interesse in merito al sequestro preventivo del Giudice delle indagini preliminari di Catanzaro emesso il 10 gennaio 2023. Il sequestro della citata società, che possiede la totalità di quote di altre compagini sociali che gestiscono - a loro volta - plurime attività economiche e sono intestatarie di beni mobili registrati e immobili, è strettamente collegato ad indagini che hanno riguardato, per quel che in questa sede rileva, l'operato di due soci della stessa (Emanuele e Francescantonio Stillitani), ritenuti i reali gestori e titolari della "Garden Villas" s.r.I., attraverso cui si ingerivano nelle forniture di altra società ("Tui Magic Life"); secondo l'accusa, pertanto, detta compagine sarebbe stata strumentale alla realizzazione dei delitti di estorsione aggravata dalle modalità e dal metodo mafioso di cui ai capo 1.1) e L.1) dell'ordinanza che aveva portato all'emissione di misura cautelare nei confronti di numerosi soggetti ed al sequestro di plurimi beni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 324 cod. proc. pen, art. 322 cod. proc. pen, art. 810 cod. civ; Sentenza — n. 46035/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ovvio, allora, come si riveli non pertinente la giurisprudenza di legittimità enunciata dal Tribunale del riesame secondo cui il socio non è legittimato a richiedere la restituzione dei beni, visto che non risulta che la ricorrente, attraverso l'impugnazione cautelare ex art. 322 cod. proc. pen. abbia inteso circoscrivere l'oggetto della richiesta alla restituzione dei beni, nel caso di specie, corrispondenti alle quote delle compagini sociali che costituisce il patrimonio sociale della "Garden Villas" (le quote di controllo delle società "Garden Sud" e "Plumeria").
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ruperto Anna, nata a Curinga il 18/12/1961 avverso l'ordinanza del 18/04/2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tonnaso Epidendio che chiede l'annullamento con rinvio limitatamente al sequestro delle quote societarie e la declaratoria di inammissibilità nel resto; udito il difensore di Ruperto Anna, Avvocato Gennaro Tortora, in sostituzione dell'Avvocato Michele Andreano, che insiste per raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Anna Ruperto, per mezzo del difensore Avvocato Michele Andreano, munito di procura speciale, impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro quale giudice ex art. 324 cod. proc. pen., con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla medesima nella veste di socia titolare di quote azionarie della "Garden Villas" s.r.l. per carenza di interesse in merito al sequestro preventivo del Giudice delle indagini preliminari di Catanzaro emesso il 10 gennaio 2023. Il sequestro della citata società, che possiede la totalità di quote di altre compagini sociali che gestiscono - a loro volta - plurime attività economiche e sono intestatarie di beni mobili registrati e immobili, è strettamente collegato ad indagini che hanno riguardato, per quel che in questa sede rileva, l'operato di due soci della stessa (Emanuele e Francescantonio Stillitani), ritenuti i reali gestori e titolari della "Garden Villas" s.r.I., attraverso cui si ingerivano nelle forniture di altra società ("Tui Magic Life"); secondo l'accusa, pertanto, detta compagine sarebbe stata strumentale alla realizzazione dei delitti di estorsione aggravata dalle modalità e dal metodo mafioso di cui ai capo 1.1) e L.1) dell'ordinanza che aveva portato all'emissione di misura cautelare nei confronti di numerosi soggetti ed al sequestro di plurimi beni.
Il Tribunale della cautela reale ha ritenuto che, avverso il provvedimento di sequestro preventivo della citata società, fosse legittimato a proporre riesame il solo rappresentante legale, unico soggetto avente diritto alla restituzione dei beni sottoposti a vincolo reale.
2. La difesa di Anna Ruperto deduce due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce assenza di motivazione in merito alla dedotta assoluta indeterminatezza dell'oggetto di sequestro preventivo. Si osserva come il provvedimento di sequestro non espliciti con la necessaria precisione quali beni fossero stati sottoposti a sequestro, tenuto conto che il termine "società" contenuto nel provvedimento genetico riferito sia alla "Garden Villas" s.r.l. che alle società di cui questa deteneva le quote, non risulta conferente rispetto alla necessità del provvedimento ablatorio di vincolare l'azienda o i singoli beni alla medesima riconducibili, ovvero le quote, in tutto o in parte della compagine sociale ex art. 104 e 104 bis disp. att. cod. proc. pen..
L'espressione "società" utilizzato dall'ordinanza, inoltre, si rivela assolutamente indeterminato in quanto non tiene conto del fatto che la "Garden Villas" è una holding di tipo statico, titolare di quote di altre società, evenienza che avrebbe imposto di specificare quali fossero i soggetti titolari delle relative quote. Il dato risulta di particolare rilevanza proprio con riferimento alla ricorrente (ed alla relativa quota posseduta nella Garden Villas) in quanto persona estranea alle indagini che hanno dato adito all'emissione della misura cautelare personale e reale.
Se il Tribunale avesse apprezzato che la ricorrente era titolare della quota specificamente sequestrata, avrebbe ritenuto sussistente l'interesse alla rivendicazione di quanto di proprietà e, pertanto, legittimata ad adire il Tribunale per il riesame del sequestro. 2.2. La difesa deduce, altresì, l'assenza di motivazione in ordine alle ragioni che avevano dato adito all'accoglimento delle richieste di riesame dei soggetti indagati, egualmente titolari di quote; il vincolo sui beni, allo stato, permane unicamente nei confronti della ricorrente che non risulta neppur indagata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo nella parte in cui censura la rilevata inammissibilità dell'istanza di riesame circa il sequestro, quantomeno della quota in capo alla Ruperto, evenienza che impone di annullare la decisione con rinvio al Tribunale di Catanzaro affinché esamini il ricorso nel merito.
2. Seppure sussista - come anche osservato dal Tribunale del riesame - giurisprudenza di legittimità secondo cui il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro (Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. 276735), deve osservarsi come, nel caso che ci occupa, il ricorrente non ha inteso richiedere la restituzione dei beni appartenenti alla società, quanto, più semplicemente, far valere la legittimazione derivante direttamente dall'art. 322 cod. proc. pen. secondo cui, possono proporre riesame anche nel merito «contro il decreto di sequestro emesso dal giudice (...) la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione (...)».
Questa Corte di cassazione, invero, ha già riconosciuto la legittimazione del titolare delle quote a richiederne la restituzione nell'ambito di società a responsabilità limitata sottoposta a sequestro in ragione dell'autonoma titolarità dei beni rappresentati proprio dalle quote; è stato evidenziato, infatti, che in ipotesi di sequestro preventivo di quote di società a responsabilità limitata, sussiste la legittimazione del socio a proporre appello avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di dissequestro delle quote in titolarità del medesimo, costituendo esse oggetto di suoi autonomi diritti patrimoniali (Sez. 1, n. 5883 del 08/01/2021, Luca Rocco, Rv. 280792).
Ed infatti, la quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata costituisce un bene, nel senso dell'art. 810 cod. civ., di natura immateriale, equiparabile ai beni mobili ex art. 813, ultima parte, cod. civ., ed è, pertanto, suscettibile di formare oggetto di diritti, essendo soggetta alla disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti che possono insorgere tra di esse sul medesimo bene: la quota sociale, infatti, inconferente che non se ne apprezzi la materialità, è connotata da un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio societario che essa rappresenta, e va configurata come oggetto unitario dei diritti facenti capo al socio che ne è titolare e non come un mero diritto di credito (Sez. 1 civile n. 6957 del 26/05/2000, Rv. 536950).
3. Come può rilevarsi dall'esame degli atti a cui questa Corte ha accesso in ragione della questione processuale dedotta, il provvedimento genetico, alle pagg. da 204 a 208, indica la sottoposizione a vincolo, dapprima, delle compagini sociali nella titolarità della "Garden Villas", attraverso le relative quote ("Garden Sud" e "Plumeria"), di cui espressamente dispone il sequestro dei singoli beni mobili ed immobili intestati alle stesse e, a seguire, della "Garden Villas" s.r.l. con l'indicazione dei singoli soci, delle relative quote e corrispondente percentuale e del rappresentante legale individuato nella persona di Lucianò Clara. La proprietà delle quote possedute dalla società (e non le quote della società per come possedute dai soci) costituiscono - a loro volta - i beni specificamente sottoposti a sequestro, unitamente alla stessa società che detiene le stesse. Come messo in evidenza dal ricorrente, la "Garden Villas" s.r.l. è una "holding statica" in quanto mera titolare delle quote attraverso cui controlla le altre società (tra le quali "Garden Sud" e "Plumeria").
4. Ovvio, allora, come si riveli non pertinente la giurisprudenza di legittimità enunciata dal Tribunale del riesame secondo cui il socio non è legittimato a richiedere la restituzione dei beni, visto che non risulta che la ricorrente, attraverso l'impugnazione cautelare ex art. 322 cod. proc. pen. abbia inteso circoscrivere l'oggetto della richiesta alla restituzione dei beni, nel caso di specie, corrispondenti alle quote delle compagini sociali che costituisce il patrimonio sociale della "Garden Villas" (le quote di controllo delle società "Garden Sud" e "Plumeria").
La ricorrente, in quanto portatrice di un proprio, autonomo e concreto interesse ad agire, ha richiesto l'annullamento del sequestro preventivo che, qualora accordato, le avrebbe consentito di ottenere la restituzione quantomeno delle quote sociali di proprietà, al contrario di quanto avrebbe potuto fare la società (e, per essa, il suo legale rappresentante), che è invece titolare del patrimonio sociale e dei beni che lo compongono (Sez. 6 n. 714 del 19/02/1997, Rv. 208109) e quindi priva di un interesse alla restituzione delle quote sociali nella titolarità dei singoli soci.5.
Alla luce delle considerazioni sopra espresse, ravvisandosi un concreto interesse in capo alla ricorrente, socia titolare di quote della compagine sottoposta a vincolo, al riesame del provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari di Catanzaro secondo quanto previsto dall'art.322 cod. proc. pen., deve disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro che deciderà il ricorso nel merito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giu