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Sentenza — n. 46021/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming procedural violation due to lack of Prosecutor General consent for plea agreement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46021/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defense's document was merely a proposal lacking the mandatory consent of the Prosecutor General. The court held that without this preliminary approval, the document had no procedural value and could not be considered a valid plea agreement or waiver of grounds. Consequently, the appellate court correctly rejected the appeal without violating the right to defense.

Regesto Legislator

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Art. 589, 599-bis, 178 cod. proc. pen.; A defense proposal for a plea agreement in appeal requires prior consent from the Prosecutor General; without such consent, the document lacks procedural relevance and cannot serve as a basis for waiving appeal grounds.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Plea Agreement Validity Prosecutor General Consent Right to Defense Violation Appeal Inadmissibility ritardo ingiustificato dell'azione penale tardivo pagamento delle spese evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 589 cod. proc. pen.
pen.; la disciplina della rinuncia ai motivi ex art. 589 cod. proc. pen. - osserva inoltre - dispone che (testualmente) «la dichiarazione di rinuncia deve essere presentata ad uno degli organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli artt.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
là dove la Corte territoriale, nel corpo della motivazione, ha ritenuto necessaria la trasmissione della richiesta di concordato alla Procura generale, a fronte di tempestiva trasmissione dell'istanza alla Corte di appello entro il termine di quindici giorni previsti dall'art. 599-bis cod.
Art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
per omessa risposta all'istanza di concordato, nonostante l'invio della proposta nei termini previsti dal codice di rito; - con il secondo motivo la difesa deduce violazione dell'art. 178, comma 1, lett.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Nel merito rigettava i motivi di gravame tesi al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., confermando la decisione di primo grado anche con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
art. 599-bis cod. proc. pen
là dove la Corte territoriale, nel corpo della motivazione, ha ritenuto necessaria la trasmissione della richiesta di concordato alla Procura generale, a fronte di tempestiva trasmissione dell'istanza alla Corte di appello entro il termine di quindici giorni previsti dall'art. 599-bis cod.
art. 589 cod. proc. pen
pen.; la disciplina della rinuncia ai motivi ex art. 589 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Mansi Giuseppe, nato a Cerignola il 08/04/1948 avverso la sentenza del 10/11/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Tomaso Epidendio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Giuseppe Mansi, per mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari che ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia che aveva ritenuto responsabile l'imputato di evasione dalla detenzione domiciliare (commesso in Orta Nova il 12 maggio 2019) e, applicata la contestata recidiva e tenuto conto del rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione. La Corte di appello, dopo aver dato atto dell'assenza del difensore che era sopraggiunto ad udienza conclusa, ha rilevato come l'avvocato di fiducia avesse in precedenza trasmesso a mezzo "PEC" un'istanza di concordato alla Cancelleria della Corte di appello di Bari, ma non alla Procura generale presso la stessa Corte di appello che, pertanto, non aveva mai espresso il relativo consenso.

Nel merito rigettava i motivi di gravame tesi al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., confermando la decisione di primo grado anche con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. La difesa, senza mettere in discussione la decisione nel merito, deduce due motivi di natura processuale: - con il primo motivo prospetta la violazione degli artt. 589 e 599-bis cod. proc. pen. per omessa risposta all'istanza di concordato, nonostante l'invio della proposta nei termini previsti dal codice di rito; - con il secondo motivo la difesa deduce violazione dell'art. 178, comma 1, lett.

b) e c), cod. proc. pen. là dove la Corte territoriale, nel corpo della motivazione, ha ritenuto necessaria la trasmissione della richiesta di concordato alla Procura generale, a fronte di tempestiva trasmissione dell'istanza alla Corte di appello entro il termine di quindici giorni previsti dall'art. 599-bis cod. proc. pen.; la disciplina della rinuncia ai motivi ex art. 589 cod. proc. pen. - osserva inoltre - dispone che (testualmente) «la dichiarazione di rinuncia deve essere presentata ad uno degli organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen. ovvero in dibattimento»; in assenza di specifica previsione che imponga la trasmissione della rinuncia alla Procura generale, la Corte di appello avrebbe dovuto, quantomeno, concedere un rinvio dell'udienza.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. mod., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato.

2. I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto deducono la nullità della sentenza per violazione del diritto alla difesa sul presupposto della necessità di una pronuncia, anche negativa, in merito alla prospettata rinuncia ai motivi di ricorso veicolata attraverso l'istanza di concordato preventivo trasmessa alla Corte di appello.3. Deve innanzitutto rilevarsi che la richiesta che il ricorrente impropriamente chiama "istanza di concordato" è, in realtà, una mera proposta con cui si chiede il consenso al Procuratore generale in ordine ad un accordo da sottoporre, se raggiunto, alla Corte di appello; affinché tale proposta possa avere valenza alcuna, deve essere sottoposta all'attenzione del Procuratore generale che, se concorda con la detta proposta, vi appone il proprio consenso. Ovvio, pertanto, che, in assenza di previa interlocuzione della difesa con il Procuratore generale, la stessa non assume rilevanza processuale e non può essere sottoposta, quale concordato, al vaglio della Corte di appello affinché vi aderisca, previo controllo di competenza.

4. Ciò premesso, pertanto, nessuna violazione di legge risulta aver commesso la Corte di appello che, rilgvata l'assenza di un concordato, ha provveduto a decidere la causa rigettando i motivi di appello. Ed invero, l'atto inviato alla Cancelleria della Corte di appello contenente la citata proposta, in quanto mancante del consenso, non poteva essere recepito dal Collegio di merito a cui non può certo attribuirsi alcun obbligo o onere di attivarsi al fine di sollecitare il Procuratore generale ad esprimere un consenso su una proposta predisposta dalla difesa e mai sottoposta all'organo cui competeva pronunciarsi in via preliminare.

L'insussistenza di qualsivoglia violazione di legge si rende ancor più evidente se solo si osserva come l'assenza della difesa della parte ricorrente all'udienza che si celebrava secondo il rito ordinario con presenza delle parti, ha anche impedito di sottoporre all'attenzione del Procuratore generale la relativa proposta; in tali termini si è espressa la decisione, osservando che la difesa era sopraggiunta solo dopo la trattazione del procedimento, di fatto non presenziandovi.

5. Non risulta pertinente il riferimento operato dalla difesa all'art. 589 cod. proc. pen. che disciplina le modalità attraverso cui effettuare la rinuncia al ricorso, visto che il concordato in appello (cosa ben diversa, per quanto sopra osservato, dalla proposta di concordato priva di consenso del Procuratore generale), non costituisce una mera rinuncia al ricorso, ma assume nel suo complesso le forme di negozio processuale liberamente stipulato dalle parti da apprezzare unitariamente, innestandosi l'applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione quasi a costituirne una sinallagmatica valenza da cui trae oggettiva giustificazione.6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t