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Sentenza — n. 46020/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming insult is absorbed by resistance to public official, ruling they are distinct crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46020/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for both insult and resistance to a public official. The defense argued that the insulting conduct was absorbed by the resistance charge, but the court found the two offenses protect different legal interests and have distinct structures. Consequently, the court ruled that the insult is not merely absorbed by resistance, leading to the dismissal of the appeal and a fine for the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 341-bis cod. pen.: The crime of insult is not absorbed by the crime of resistance to a public official because they protect different legal interests and possess distinct structural elements, allowing for concurrent punishment.

Parole chiave

Generato dall'IA
resistance to public official crime of insult absorption of crimes concurrent crimes Italian Penal Code legal interests distinct structures pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Il bene tutelato dall'art. 337 cod. pen. è rappresentato dalla sicurezza e dalla libertà di azione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nel compimento di individuati atti del proprio pubblico ufficio o servizio; il reato di oltraggio (quale reintrodotto, dopo anteriore abrogazione, dalla legge n.
Art. 341-bis cod. pen.
pen.; la eliminazione di una concreta modalità di realizzazione della fattispecie prevista dall'attuale art. 341-bis cod. pen. rende palese l'autonomia attuativa del reato di resistenza, rispetto a coeve, ma non sovrapponibili, frasi offensive rivolte al pubblico ufficiale (arg.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Law n. 94 del 2009
art. 337 cod. pen
341-bis cod.pen., non è assorbito, bensì concorre con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, anche qualora la condotta offensiva sia finalizzata allo scopo di opporsi all'azione del pubblico ufficiale, in quanto la condotta ingiuriosa non è elemento costitutivo del reato previsto dall'art. 337 cod. pen.
art. 341-bis cod. pen
Deve innanzitutto essere rilevato che, contrariamente a quanto dedotto in sede di ricorso, il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018, Petrenko
(Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018, Petrenko, Rv.
Sez. 6, n. 34951 del 26/06/2018, Muoio
Sez. 5, n. 49478 del 09/10/2013, Mereu
Sez. 5, n. 49478 del 09/10/2013, Mereu, Rv.
Sez. 6, n. 36367 del 06/06/2013, Lorusso
257830; Sez. 6, n. 36367 del 06/06/2013, Lorusso, Rv.
Sez. 6, n. 24630 del 15/05/2012, Fiorillo
ex Sez. 6, n. 24630 del 15/05/2012, Fiorillo, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cirrincione Domenico, nato a Palermo il 21/03/1980 avverso la sentenza del 24/02/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Tomaso Epidendio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Domenico Cirrincione, per mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo che ha confermato la decisione del Tribunale di Termini Imerese che aveva ritenuto responsabile l'imputato dei delitti di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i distinti reati di cui al capo 1), lo ha condannato alla pena finale (in ragione del rito abbreviato) di mesi sei di reclusione. Secondo l'accusa Domenico Cirrincione si sarebbe reso responsabile di violenze e minacce nei confronti del Carabiniere Giuseppe Trifone per opporsi ai controlli effettuati dal militare presso l'abitazione ove era stata segnalata una lite in famiglia (capo 1), nonché di oltraggio nei confronti del medesimo carabiniere e del commilitone Simone Cucco, offesi in presenza di più persone; fatti commessi in Misilmeri il 7 luglio 2020.

2. La difesa, senza mettere in discussione l'integrazione del reato di cui al capo 1), deduce vizi di motivazione e violazione di legge per omesso assorbimento della condotta di cui al capo 2) di oltraggio a pubblico ufficiale, in quella di resistenza a pubblico ufficiale. Le condotte ingiuriose, in quanto realizzate in occasione dell'ingresso dei militari all'interno dell'abitazione ed al fine di impedirne il relativo controllo, erano funzionali ad opporsi all'attività istituzionale e dirette nei confronti degli stessi militari persone offese del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., circostanze che ha comportato l'assorbimento della condotta oltraggiosa in quella di resistenza a pubblico ufficiale.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. mod., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato.

2. Deve innanzitutto essere rilevato che, contrariamente a quanto dedotto in sede di ricorso, il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. ha visto come parte offesa, non solo il carabiniere Giuseppe Trifone, oggetto delle minacce e violenze di cui al capo 1), ma anche il commilitone Simone Cucco, evenienza che ex se esclude la rappresentata coincidenza della persona offesa, premessa su cui la difesa fonda il dedotto assorbimento delle condotte asseritamente commesse al fine di ostacolare l'attività di resistenza nei confronti di un solo pubblico ufficiale.

3. Nondimeno, risulta determinante la corretta risposta fornite della Corte di appello che, richiamando pertinente ed ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ha osservato che il reato di oltraggio, previsto dall'art. 341-bis cod.pen., non è assorbito, bensì concorre con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, anche qualora la condotta offensiva sia finalizzata allo scopo di opporsi all'azione del pubblico ufficiale, in quanto la condotta ingiuriosa non è elemento costitutivo del reato previsto dall'art. 337 cod. pen. (Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018, Petrenko, Rv. 273769). Questa Corte di cassazione ha osservato, invero, (Sez. 6, n. 34951 del 26/06/2018, Muoio, non massimata) come i due reati presentino una struttura diversa e, sotto altro profilo, tutelano beni giuridici differenti, con conseguente irrilevanza del fatto che gli stessi possano coincidere o, addirittura, coesistere, come avvenuto nella vicenda in esame.

4. Il bene tutelato dall'art. 337 cod. pen. è rappresentato dalla sicurezza e dalla libertà di azione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nel compimento di individuati atti del proprio pubblico ufficio o servizio; il reato di oltraggio (quale reintrodotto, dopo anteriore abrogazione, dalla legge n. 94 del 2009) tutela certamente anche l'onorabilità e il prestigio individuali (immagine esterna) del pubblico ufficiale che compie attività d'istituto. Sotto altro profilo, l'offesa rivolta nei confronti del pubblico ufficiale non rientra tra gli elementi strutturali ricompresi nella fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale, con conseguente impossibilità che detta azione possa ritenersi assorbita nella fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. in ragione della mera sovrapposizione di plurime condotte costituenti differenti reati (cfr.:

Sez. 5, n. 49478 del 09/10/2013, Mereu, Rv. 257830; Sez. 6, n. 36367 del 06/06/2013, Lorusso, Rv. 257100). La differente consistenza delle varie condotte ricomprese strutturalmente nella resistenza a pubblico ufficiale e nell'oltraggio, emerge palese anche dal venir meno dell'aggravante della commissione del fatto realizzato con violenza o "minaccia", prevista nel previgente oltraggio ex art. 341, terzo comma, cod. pen.; la eliminazione di una concreta modalità di realizzazione della fattispecie prevista dall'attuale art. 341-bis cod. pen. rende palese l'autonomia attuativa del reato di resistenza, rispetto a coeve, ma non sovrapponibili, frasi offensive rivolte al pubblico ufficiale (arg. ex Sez. 6, n. 24630 del 15/05/2012, Fiorillo, Rv. 253108).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil