Ordinanza — n. 45915/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Can Danilo Angelo, nato a Catania il 22/11/1990 Rizzo Ivan, nato a Catania il 14/08/1997 avverso la sentenza emessa il 9/05/2023 dal Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, essendo stati proposti per motivi non consentiti; considerato che il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 448 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45915/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:
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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Can Danilo Angelo, nato a Catania il 22/11/1990 Rizzo Ivan, nato a Catania il 14/08/1997 avverso la sentenza emessa il 9/05/2023 dal Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, essendo stati proposti per motivi non consentiti; considerato che il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:
a) all'espressione della volontà dell'imputato;
b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; cl) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che Danilo Angelo Calì ha lamentato la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che non è un motivo che rientra tra quelli proponibili (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01); considerato che Ivan Rizzo ha censurato - peraltro genericamente - il trattamento sanzionatorio, ma ciò non è consentito, in quanto la pena •è stata applicata sulla base dell'accordo consensuale tra le parti e non risulta inficiata da illegalità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2023 Il