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Ordinanza — n. 45915/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45915/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45915/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Can Danilo Angelo, nato a Catania il 22/11/1990 Rizzo Ivan, nato a Catania il 14/08/1997 avverso la sentenza emessa il 9/05/2023 dal Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, essendo stati proposti per motivi non consentiti; considerato che il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

Regesto Legislator

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art. 448 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45915/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico assenza di caso di rigore difetto di motivazione causa legittima carenza di legittimazione verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 448 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; cl) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che Danilo Angelo Calì ha lamentato la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Can Danilo Angelo, nato a Catania il 22/11/1990 Rizzo Ivan, nato a Catania il 14/08/1997 avverso la sentenza emessa il 9/05/2023 dal Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, essendo stati proposti per motivi non consentiti; considerato che il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; cl) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che Danilo Angelo Calì ha lamentato la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che non è un motivo che rientra tra quelli proponibili (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01); considerato che Ivan Rizzo ha censurato - peraltro genericamente - il trattamento sanzionatorio, ma ciò non è consentito, in quanto la pena •è stata applicata sulla base dell'accordo consensuale tra le parti e non risulta inficiata da illegalità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2023 Il