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Ordinanza — n. 45914/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45914/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45914/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ali Mohamed, nato in Egitto l'1/1/1996 avverso la sentenza emessa il 10/05/2023 dal Tribunale di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca — come nel caso in esame - il vizio di motivazione, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 dei 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01), tra cui non è compreso il vizio di motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45914/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca — come nel caso in esame - il vizio di motivazione, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 dei 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01), tra cui non è compreso il vizio di motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivi che possono invocarsi allegazione motivata impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ali Mohamed, nato in Egitto l'1/1/1996 avverso la sentenza emessa il 10/05/2023 dal Tribunale di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca — come nel caso in esame - il vizio di motivazione, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 dei 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01), tra cui non è compreso il vizio di motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2023 Il Consigliere estensor