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Ordinanza — n. 45913/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45913/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45913/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Visconti Fortunato, nato a Napoli 17/01/1984 avverso la sentenza emessa il 17/02/2023 dal Tribunale di Forlì; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per un motivo non consentito; considerato che il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

Regesto Legislator

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art. 448 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45913/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali vizi procedurali difetto di motivazione motivi di cassazione procedura di ricusazione motivo insorto dopo la fuga

Disposizioni normative citate

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art. 448 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; cl) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che Fortunato Visconti ha lamentato la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., così deducendo un motivo non proponibile (Sez.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Visconti Fortunato, nato a Napoli 17/01/1984 avverso la sentenza emessa il 17/02/2023 dal Tribunale di Forlì; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per un motivo non consentito; considerato che il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; cl) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che Fortunato Visconti ha lamentato la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., così deducendo un motivo non proponibile (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01); ritenuto, pertanto; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano• e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2023 Il Cons