Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45912/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45912/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45912/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Friuli Cosimo, nato a Grottaglie il 3/06/1978 avverso la sentenza emessa il 28/04/2023 dal Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per un motivo non consentito; considerato che il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 448 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 45912/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

Parole chiave

Generato dall'IA
disdetta in periodo di prova indennità di buonuscita soppressione di prestazioni d'invalidità licenziamento in tronco abbandono definitivo del procedimento protezione dalla disdetta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 448 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che il ricorrente, nel lamentare la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
e la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., ha dedotto motivi che non rientrano tra quelli proponibili (Sez.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Friuli Cosimo, nato a Grottaglie il 3/06/1978 avverso la sentenza emessa il 28/04/2023 dal Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per un motivo non consentito; considerato che il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che il ricorrente, nel lamentare la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., ha dedotto motivi che non rientrano tra quelli proponibili (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2023 Il Cons