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Ordinanza — n. 45911/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45911/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45911/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Aramu Antonio, nato a Cagliari il 28/08/1974 avverso la sentenza emessa il 7/04/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per un motivo non consentito; considerato che il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

Regesto Legislator

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art. 448 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 545-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45911/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione procedura di annullamento motivi di cassazione cause di esclusione procedura di ricusazione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 448 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 545-bis cod. proc. pen
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; (/- rilevato che il ricorrente, nel lamentare l'omissione da parte del giudice dell'avviso ex art. 545-bis cod. proc. pen., ha dedotto un motivo che non rientra tra quelli proponibili; precisato, inoltre, che questa Corte (Sez.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Aramu Antonio, nato a Cagliari il 28/08/1974 avverso la sentenza emessa il 7/04/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per un motivo non consentito; considerato che il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; (/- rilevato che il ricorrente, nel lamentare l'omissione da parte del giudice dell'avviso ex art. 545-bis cod. proc. pen., ha dedotto un motivo che non rientra tra quelli proponibili; precisato, inoltre, che questa Corte (Sez. 4, n. 32357 del 9/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 284925 - 01) ha già avuto modo di affermare che la disposizione di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, nel caso di pronuncia di condanna a una pena detentiva non superiore a quattro anni, prevede l'obbligo del giudice di dare avviso alle parti della possibilità di convertirla nelle sanzioni sostitutive, non si applica al procedimento che conduce ala definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma dettata, per ragioni di carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2023 Il Consigliere estensore