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Sentenza — n. 45909/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45909/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45909/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava ad Abd El Monim Ayman Mohamed la pena di 9 mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa in relazione ai reati di detenzione a fini di cessione di diversi tipi di sostanze stupefacenti, qualificato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e disponeva la confisca di euro 315,00 trovati nel magazzino in cui era detenuta la droga.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45909/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso verte sul fatto che la somma di denaro sequestrata non fosse per intero provento dell'attività di spaccio in ragione delle dichiarazioni rese dall'imputato (e dalla sua concorrente Gavazzi) in sede di convalida dell'arresto oltre che perché sequestrata alla sola Gavazzi. Sotto tali profili l'impugnazione è inammissibile perché non si deduce alcuno dei motivi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato detenzione di stupefacenti traffico di cocaina commisurazione della pena per traffico di stupefacenti flussi finanziari illeciti beni sequestrati

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il Giudice per le indagini preliminari di Bergamo ha erroneamente applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., oltre la pena concordata anche la confisca della somma di C 315 in relazione al reato di detenzione al fine di spaccio di stupefacenti, qualificato di lieve entità ex art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Abd El Monim Ayman Mohamed, nato a San Giovanni Bianco il 03/09/1982 avverso la sentenza del 01/07/2023 del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Antonietta Picardi, che ha concluso per il rigetto del ricors0.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava ad Abd El Monim Ayman Mohamed la pena di 9 mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa in relazione ai reati di detenzione a fini di cessione di diversi tipi di sostanze stupefacenti, qualificato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e disponeva la confisca di euro 315,00 trovati nel magazzino in cui era detenuta la droga.

2. Con un unico motivo di ricorso il difensore di Abd El Monim Aynnan Mohamed ha censurato per violazione di legge la sentenza impugnata in ordine all'avvenuta confisca di euro 315,00 in quanto il ricorrente e la compagna, Sveva Gavazzi, coimputata, avevano negato che fosse interamente provento di spaccio e comunque la somma era stata sequestrata alla sola Gavazzi che ha definito la propria posizione con il rito abbreviato celebrato il 13 settembre 2023.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso verte sul fatto che la somma di denaro sequestrata non fosse per intero provento dell'attività di spaccio in ragione delle dichiarazioni rese dall'imputato (e dalla sua concorrente Gavazzi) in sede di convalida dell'arresto oltre che perché sequestrata alla sola Gavazzi. Sotto tali profili l'impugnazione è inammissibile perché non si deduce alcuno dei motivi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

2. Il Giudice per le indagini preliminari di Bergamo ha erroneamente applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., oltre la pena concordata anche la confisca della somma di C 315 in relazione al reato di detenzione al fine di spaccio di stupefacenti, qualificato di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, «apparendo sicuro provento dell'illecita attività di spaccio siccome detenuta nel luogo dove era detenuta la droga nel magazzino adiacente il negozio». Ritiene il Collegio di rilevare d'ufficio l'illegalità della confisca della somma di denaro da parte del provvedimento impugnato in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv.265106; Sez. 6, n. 12531 del 16/01/2019, Alushani, Rv.275884)in ragione di una statuizione contraria all'assetto normativo, anche nel caso in cui il ricorso, come nella specie sia inammissibile, ma non per tardività.

3. Al ricorrente è stata applicata la pena, ex art. 444 cod. proc. pen., per detenzione illecita di stupefacente, qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato è stato erroneamente sottoposto a confisca in quanto non ricorrono le condizioni previste dall'art. 240- 2 bis cod. pen., in forza del rinvio all'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, unica forma di confisca consentita per il delitto contestato al ricorrente.

4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca della somma di euro 315, che revoca, disponendone l'immediata restituzione all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla c:onfisca del denaro, che elimina. Dispone l'immediata restituzione all'avente diritto del denaro in sequestro. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 6