Sentenza — n. 45900/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e in parte presentato per motivi diversi da quelli consentiti. E' noto che l'errore di fatto, che legittima il ricorso di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., è «l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul proc:esso formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280).Lo stesso, dunque, deve essere identificabile solo in una fuorviata rappresentazione percettiva, esclusa l'ipotesi in cui la decisione abbia contenuto valutativo (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45900/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Per il resto il ricorso è volto a contestare le valutazioni della Corte di cassazione, riproponendo le censure disattese, peraltro funzionali ad una diversa valutazione di merito e che comunque non assumono alcun rilievo al fine di comprovare un errore percettivo, che, alla resa dei conti, non è, in parte qua, concretamente prospettato. Del tutto estranea alla sfera di operatività dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è infine la deduzione concernente la non configurabilità del reato di intermediazione, sulla base di un diverso approccio interpretativo, che in questa sede non assume alcun rilievo, in assenza dell'indicazione di un errore percettivo rilevante e incidente sulle conclusioni cui la Corte di cassazione è pervenuta.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Gennaro Felice, il 09/08/1960 a Bari avverso la sentenza in data 27/10/2022 della Corte di cassazione, Seconda Sezione visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente Massimo Ricciarelli; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, udito il difensore, Avv. Francesco Desideri,, che ha chiesto raccoglimento del ricorso. RITENUTO IIN FATTO 1.Felice Di Gennaro ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Sezione Seconda, in data 27/10/2022, depositata V11/01/2023, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dallo stesso Di Gennaro avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 29/01/2021, che aveva confermato la condanna del predetto per reati di associazione per delinquere, truffa e tentata truffa e intermediazione abusiva ai sensi dell'art. 305, comma 2, d.lgs. 209/2005.
Deduce in particolare che la sentenza della Corte di cassazione, nella parte in cui, rispondendo al secondo e al terzo motivo di ricorso, aveva rilevato che venivano proposte censure non consentite, a fronte di una motivazione che si era soffermata sulle criticità rilevate, aveva esaminato le risultanze processuali acquisite ed aveva, in particolare, ritenuto dimostrato •che almeno tre persone avevano preso parte al sodalizio, individuate nel Di Gennaro, in Chieffi e in Kovacs, era frutto di errore percettivo, giacché non era stato accertato il coinvolgimento di Chieffi e di Kovacs, il primo ancora in attesa di definitivo giudizio e più di recente assolto e il secondo giudicato con sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., a fronte dell'assoluzione da parte del G.i.p. del Tribunale di Brescia, nel separato filone del procedimento riguardante la stessa vicenda, di tutti gli altri soggetti chiamati a rispondere dei medesimi reati.
Ribadisce che l'associazione per delinquere postula la partecipazione di almeno tre persone e che l'errore della Corte di cassazione aveva riguardato l'assoluzione della base logistica, la mera applicazione di pena nei confronti di Kovacs e la mancata condanna di Chieffi al momento della pronuncia della sentenza della Cassazione. Aggiunge elementi relativi all'insussistenza di rapporti tra Di Gennaro e i broker o i clienti. Infine, rileva che anche a voler intendere in senso ampio la nozione di intermediazione, la stessa implicava che si trattasse di c:ontratti realmente assicurativi, mentre nel caso in esame le polizze erano false.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e in parte presentato per motivi diversi da quelli consentiti.
2. E' noto che l'errore di fatto, che legittima il ricorso di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., è «l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul proc:esso formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280).Lo stesso, dunque, deve essere identificabile solo in una fuorviata rappresentazione percettiva, esclusa l'ipotesi in cui la decisione abbia contenuto valutativo (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527).
3. Nel caso di specie l'errore è stato individuato negli assunti che hanno condotto la Corte di cassazione a ritenere inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contestava la configurabilità del reato associativo e la ricostruzione probatoria. Ma in realtà la Corte di cassazione con la sentenza oggetto di ricorso, dopo aver richiamato i presupposti per rilevare un vizio di motivazione e un travisamento della prova, ha poi escluso la configurabilità di siffatti vizi, individuando i capisaldi della decisione in quella sede impugnata e fra l'altro segnalando come fosse irrilevante l'assoluzione di altri imputati dello stesso reato, essendo dimostrato che almeno tre soggetti avevano preso parte al sodalizio, in particolare, oltre al ricorrente, anche Chieffi e Kovacs.
A tale ricostruzione è sottesa una valutazione, che di per sé sfugge alla ravvisabilità di un errore percettivo: essa è, in ogni caso, sorretta dall'analisi della Corte territoriale, che aveva ritenuto configurabile il reato associativo, in ragione di un numero minimo di partecipanti, individuati proprio nel Chieffi e nel Kovacs, oltre che nel ricorrente. Quel giudizio non è stato disarticolato in questa sede, non essendo stato dimostrato alcun errore percettivo. Va infatti osservato che la Corte aveva motivato in ordine alla configurabilità del reato e alla partecipazione di quei soggetti e che il ricorso non articolava censure tali da dimostrare l'insussistenza di quella partecipazione, di cui la Corte di cassazione ha coerentemente tenuto conto ai fini del proprio giudizio.
In questa sede si assume che l'errore percettivo sarebbe dimostrato dal fatto che Chieffi, peraltro fonte probatoria rilevante nel sottostante processo, non era stato ancora definitivamente giudicato e che di seguito sarebbe stato prosciolto, mentre nei confronti di Kovacs era stata pronunciata sentenza ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.: orbene, è agevole osservare che Chieffi, già condannato in appello, è stato di seguito prosciolto solo per intervenuta prescrizione, con sentenza che non si pone in contrasto né logico né giuridico con la ricostruzione fattuale della Corte di appello e non può dare alcun fondamento all'ipotesi di un errore percettivo; relativamente a Kovacs la circostanza che sia stata emessa nei suoi confronti sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., non solo non smentisce gli assunti di merito, ma si pone pienamente in sintonia con essi, a fronte di una ricostruzione includente il ruolo partecipativo del predetto.In nessun caso dunque può ascriversi alla Corte di cassazione una fuorviante rappresentazione percettiva.
4. Per il resto il ricorso è volto a contestare le valutazioni della Corte di cassazione, riproponendo le censure disattese, peraltro funzionali ad una diversa valutazione di merito e che comunque non assumono alcun rilievo al fine di comprovare un errore percettivo, che, alla resa dei conti, non è, in parte qua, concretamente prospettato. Del tutto estranea alla sfera di operatività dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è infine la deduzione concernente la non configurabilità del reato di intermediazione, sulla base di un diverso approccio interpretativo, che in questa sede non assume alcun rilievo, in assenza dell'indicazione di un errore percettivo rilevante e incidente sulle conclusioni cui la Corte di cassazione è pervenuta.
5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, attesi profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della