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Sentenza — n. 45711/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45711/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45711/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Mongelli Giuseppe nato a Massafra il 24/3/1995 avverso la sentenza emessa il 21 marzo 2023 dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; osserva 1. Il ricorso può essere trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto fondata su motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45711/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso può essere trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto fondata su motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario cognizione del ricorso per cassazione revisione di una decisione impugnazione di decisioni amministrative ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Mongelli Giuseppe nato a Massafra il 24/3/1995 avverso la sentenza emessa il 21 marzo 2023 dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; osserva 1. Il ricorso può essere trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto fondata su motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

2. Il ricorrente, infatti, senza allegare argomentazioni a sostegno di una eventuale illegalità della pena, si limita a dedurre, peraltro con argomentazioni generiche, la mancanza di motivazione in ordine alla congruità della pena ed alla qualificazione giuridica del fatto. Con riferimento a tale ultimo aspetto, va ribadito che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che, come nel caso in esame, denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023).

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il