Ordinanza — n. 45709/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Pragliola Ivano, nato a Napoli il 22/10/1978 avverso la sentenza del 20/04/2023 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso è inammissibile perché presentato per dedurre vizi diversi da quelli elencati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: in particolare, l'impugnazione lamenta genericamente un vizio di motivazione per omessa illustrazione delle ragioni dell'applicazione dell'art. 133 cod. pen.; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità'', ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 45709/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: in particolare, l'impugnazione lamenta genericamente un vizio di motivazione per omessa illustrazione delle ragioni dell'applicazione dell'art. 133 cod. pen.; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità'', ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Pragliola Ivano, nato a Napoli il 22/10/1978 avverso la sentenza del 20/04/2023 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso è inammissibile perché presentato per dedurre vizi diversi da quelli elencati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: in particolare, l'impugnazione lamenta genericamente un vizio di motivazione per omessa illustrazione delle ragioni dell'applicazione dell'art. 133 cod. pen.; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità'', ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/10