Ordinanza — n. 45708/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Tripoli Giovanni, nato a Palermo il 13/07/1978 avverso la sentenza del 04/04/2023 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso è inammissibile perché presentato per dedurre vizi diversi da quelli elencati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: in particolare, l'impugnazione lamenta genericamente la illegalità della pena per violazione dell'art. 133 cod. pen. per il mancato adeguamento della pena applicata alle caratteristiche del fatto concreto, in astratto integrante, come espressamente indicato nel ricorso, una mera forma di illegittimità; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 45708/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: in particolare, l'impugnazione lamenta genericamente la illegalità della pena per violazione dell'art. 133 cod. pen. per il mancato adeguamento della pena applicata alle caratteristiche del fatto concreto, in astratto integrante, come espressamente indicato nel ricorso, una mera forma di illegittimità; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Tripoli Giovanni, nato a Palermo il 13/07/1978 avverso la sentenza del 04/04/2023 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso è inammissibile perché presentato per dedurre vizi diversi da quelli elencati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: in particolare, l'impugnazione lamenta genericamente la illegalità della pena per violazione dell'art. 133 cod. pen. per il mancato adeguamento della pena applicata alle caratteristiche del fatto concreto, in astratto integrante, come espressamente indicato nel ricorso, una mera forma di illegittimità; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/