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Ordinanza — n. 45708/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45708/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45708/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Tripoli Giovanni, nato a Palermo il 13/07/1978 avverso la sentenza del 04/04/2023 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso è inammissibile perché presentato per dedurre vizi diversi da quelli elencati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: in particolare, l'impugnazione lamenta genericamente la illegalità della pena per violazione dell'art. 133 cod. pen. per il mancato adeguamento della pena applicata alle caratteristiche del fatto concreto, in astratto integrante, come espressamente indicato nel ricorso, una mera forma di illegittimità; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 45708/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: in particolare, l'impugnazione lamenta genericamente la illegalità della pena per violazione dell'art. 133 cod. pen. per il mancato adeguamento della pena applicata alle caratteristiche del fatto concreto, in astratto integrante, come espressamente indicato nel ricorso, una mera forma di illegittimità; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di illegalità controllo della commisurazione della pena punibilità uguaglianza nell'illegalità eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
pen.: in particolare, l'impugnazione lamenta genericamente la illegalità della pena per violazione dell'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Tripoli Giovanni, nato a Palermo il 13/07/1978 avverso la sentenza del 04/04/2023 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso è inammissibile perché presentato per dedurre vizi diversi da quelli elencati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: in particolare, l'impugnazione lamenta genericamente la illegalità della pena per violazione dell'art. 133 cod. pen. per il mancato adeguamento della pena applicata alle caratteristiche del fatto concreto, in astratto integrante, come espressamente indicato nel ricorso, una mera forma di illegittimità; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/