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Sentenza — n. 45705/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45705/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45705/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. Con dichiarazione depositata il 17 ottobre 2023, il difensore dell'indagato, avvocato Enzo Antonio Antonucci, munito di procura speciale debitamente autenticata, ha rinunciato al ricorso. Va quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso, sostenuta da sopravvenuta carenza di interesse alla proposizione. 2.Tuttavia, nel silenzio de(6/11 rinunciante sulle ragioni dell'operata scelta processuale, non prevedendo l'art. 616 cod. proc. pen. distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921), segue all'adottata declaratoria,,, la condanna dee ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare come in dispositivo. o

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen, art. 591 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45705/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'ordinanza impugnata è silente proprio rispetto a tali aspetti oggetto della richiesta di riesame e devoluti al Tribunale con successiva memoria.

Parole chiave

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misure sostitutive della carcerazione regime penitenziario braccialetto elettronico adeguamento della pena misura meno grave differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
I 2.Con unico motivo di ricorso, sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
2.Tuttavia, nel silenzio de(6/11 rinunciante sulle ragioni dell'operata scelta processuale, non prevedendo l'art. 616 cod. proc. pen.
art. 591 cod. proc. pen
e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Saraceno Salvatore, nato a Taurianova il 10/06/1967 avverso l'ordinanza del 22/05/2023 del Tribunale del Riesame di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Salvatore Saraceno chiede l'annullamento dell'ordinanza del 22 maggio 2023 con la quale il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza con la quale, il precedente 28 aprile 2023, era stata applicata al Saraceno la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a reati di corruzione per atto contrario ai dovereit di ufficio (capi a, h, j ed n) e corruzione per l'esercizio della funzione, capi f), p), r) commessi, in concorso con Antonio Loddo, tra ottobre 2022 e febbraio 2023. I 2.Con unico motivo di ricorso, sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge sotto il profilo della omessa motivazione del Tribunale sui criteri di scelta della misura e sulla specifica ragione per la quale non erano idonee a realizzare la finalità di prevenzione di reati dello stesso genere la intervenuta sospensione dal servizio o la misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, idonee ad evitare contatti anche con altri indagati.

L'ordinanza impugnata è silente proprio rispetto a tali aspetti oggetto della richiesta di riesame e devoluti al Tribunale con successiva memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Con dichiarazione depositata il 17 ottobre 2023, il difensore dell'indagato, avvocato Enzo Antonio Antonucci, munito di procura speciale debitamente autenticata, ha rinunciato al ricorso. Va quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso, sostenuta da sopravvenuta carenza di interesse alla proposizione. 2.Tuttavia, nel silenzio de(6/11 rinunciante sulle ragioni dell'operata scelta processuale, non prevedendo l'art. 616 cod. proc. pen. distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921), segue all'adottata declaratoria,,, la condanna dee ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare come in dispositivo. o

P.Q.M.

< Dichiara inammissibile il ricorso e condannali* ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere