Cassation Court dismisses appeal due to client's withdrawal, ordering payment of court costs and fines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant and his counsel formally withdrew the lawsuit before the final judgment. Although the appellant argued for specific reclassifications of drug trafficking charges, the withdrawal rendered these substantive arguments moot. Consequently, the court ordered the appellant to pay all procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A withdrawal of appeal renders the appeal inadmissible and triggers liability for court costs and fines regardless of the reason for withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Vito Kristial Roberto, nato a Roma il 17/10/1998 avverso l'ordinanza del 05/05/2023 del Tribunale di Roma; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello proposto dal Pubblico ministero a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ne aveva respinto la richiesta di misura cautelare, ha applicato a Kristial Roberto De Vito gli arresti domiciliari, in relazione al delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con il ruolo di organizzatore, e ad alcuni "reati-scopo" (capi 1, 29, 74 e 77 dell'incolpazione provvisoria).
2. Il suo ricorso, per lui proposto dal suo difensore, lamenta: I) la negata riqualificazione del delitto associativo nella fattispecie finalizzata al c.d. "piccolo spaccio", prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. II) vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione dei singoli episodi ulteriori come ipotesi lievi, a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309, cit.; III) i medesimi vizi in punto di ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva.
3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
4. Con atti scritti e trasmessi a mezzo pec alla cancelleria della Corte di cassazione il 26 e 28 settembre scorsi, il ricorrente ed il suo difensore e procuratore speciale hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, senza indicare le ragioni di tale determinazione.
5. A norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità di quest'ultima.
6. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, ancorché per rinuncia all'impugnazione, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di dette statuizioni accessorie, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere che la rinuncia sia stata determinata da sopravvenuta carenza d'interesse per causa non imputabile al ricorrente (così, tra molte: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28, reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il