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Sentenza — n. 45507/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45507/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45507/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Messina, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione sugli appelli proposti dagli imputati Giuseppe Lo Re, Isabella Di Bella e dal Pubblico ministero, ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti del 12 febbraio 2020, che aveva assolto Tam- burello Vincenzo per non aver commesso il fatto, ed ha rideterminato la pena nei confronti degli altri due imputati, riducendola ad anni quattro di reclusione ed euro 1.800,00 di multa nei confronti di Giuseppe Lo Re e ad anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.600,00 di multa nei confronti di Isabella Di Bella, con esclu- sione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 12 luglio 1991, n. 203 (ora 416-bis.1 cod. pen.), disponendo la revoca delle pene accessorie loro inflitte, con la conferma delle statuizioni civili e con la condanna alle spese processuali.

Regesto Legislator

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art. 627 cod. proc. pen, art. 416-bis cod.pen, art. 49 cod. pen, art. 629 cod.pen, art. 56 cod.pen; Sentenza — n. 45507/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con il sesto motivo deduce vizio della motivazione in relazione alla rilevata inattendibilità delle parti civili alla luce dell'intervenuta assoluzione di Vin- cenzo Tamburello, il cui concorso nell'estorsione era stato basato sulle accuse mosse da entrambe le parti civili che avevano inizialmente attribuito a Tamburello la richiesta di pagare cinquantamila euro ed assumere alcuni operai al fine di "com- prare la gara". 4.7. Con il settimo motivo deduce vizio della motivazione in relazione al nono motivo di appello circa il ruolo marginale della Di Bella e sulla eventuale desistenza volontaria o dg,recesso attivo ex art. 56 cod.pen. 4.8.

Parole chiave

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tentata estorsione reato di coazione minaccia contro le autorità corruzione nell'esecuzione forzata concussione grave tentazione

Disposizioni normative citate

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art. 627 cod. proc. pen
Con un primo ordine di argomenti deduce la violazione di legge in relazione all'art. 627 cod. proc. pen., avendo la Corte di appello ricalcato gli stessi vizi mo- tivazionali che erano stati causa dell'annullamento disposto dalla Cassazione, sotto plurimi profili.
art. 416-bis cod.pen
art. 49 cod. pen
Con il terzo ordine di argomenti deduce violazione di legge in relazione all'art. 49 cod. pen.
art. 629 cod.pen
in rapporto alle nozioni di reato impossibile e desistenza vo- lontaria, sull'aggravante del secondo comma dell'art. 629 cod.pen.
art. 56 cod.pen
Con il settimo motivo deduce vizio della motivazione in relazione al nono motivo di appello circa il ruolo marginale della Di Bella e sulla eventuale desistenza volontaria o dg,recesso attivo ex art. 56 cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Lo Re Giuseppe, nato a Caronia il 02/06/1962 Di Bella Isabella, nata a Caronia il 07/04/1950 avverso la sentenza del 10/11/2022 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi l'avv. Francesca Romana Graziani, in sostituzione dell'avv. Massimo Nicola Marchese, difensore della parte civile Ass.

Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre, l'avv. Francesco Pizzuto, difensore della parte civile F.A.I. Fed.Ne delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italia, che concludono per il rigetto dei ricorsi con la condanna degli imputati al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese; udito l'avv. Giuseppe Serafino, difensore di Giuseppe Lo Re, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso; udito l'avv. Alvaro Riolo, difensore di Isabella Di Bella, che ha concluso per l'acco- glimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Messina, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione sugli appelli proposti dagli imputati Giuseppe Lo Re, Isabella Di Bella e dal Pubblico ministero, ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti del 12 febbraio 2020, che aveva assolto Tam- burello Vincenzo per non aver commesso il fatto, ed ha rideterminato la pena nei confronti degli altri due imputati, riducendola ad anni quattro di reclusione ed euro 1.800,00 di multa nei confronti di Giuseppe Lo Re e ad anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.600,00 di multa nei confronti di Isabella Di Bella, con esclu- sione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 12 luglio 1991, n. 203 (ora 416-bis.1 cod. pen.), disponendo la revoca delle pene accessorie loro inflitte, con la conferma delle statuizioni civili e con la condanna alle spese processuali.

Nei confronti dei ricorrenti Di Bella e Lo Re, nonché del coimputato Tam- burello assolto, l'imputazione contestata riguarda il reato di tentata estorsione ag- gravata dall'essere stata la minaccia avanzata da più persone riunite, avvalendosi del metodo mafioso e per finalità di agevolazione mafiosa (capo A). La sentenza di assoluzione nei confronti di Tamburello emessa dal Tribunale di Patti era stata riformata dalla Corte di appello di Messina con la sentenza del 17 maggio 2021 che, in accoglimento dei motivi di appello proposti dal Pubblico Mi- nistero, aveva condannato anche il Tamburello, confermando la condanna nei con- fronti degli altri due imputati.

La Corte di Cassazione, Seconda Sezione, con la sentenza n. 14700 del 10 marzo 2022, ha annullato con rinvio la sentenza di appello per inosservanza dei canoni della motivazione rafforzata rispetto alla posizione di Tamburello, mentre, con riguardo alle posizioni degli imputati Lo Re e Di Bella, ha rilevato che la loro condanna è stata confermata senza una accurata confutazione dei numerosi e non irragionevoli argomenti proposti con i motivi di gravame. 2, In sede di giudizio di rinvio, la Corte di appello di Messina, ritenendo di condividere i rilievi espressi dalla Corte di Cassazione sulle carenze della motiva- zione della sentenza di appello nei confronti di Tamburello, ne confermava l'asso- luzione, mentre nei confronti degli altri due imputati confermava la sentenza di condanna del giudiziuNrimo grado, valorizzando oltre alle dichiarazioni rese dai / coniugi Fortunato-Scaffidi Chiariello, il riscontro offerto dalle intercettazioni del 3 ottobre 2015 di una conversazione intercorsa tra i predetti coniugi ed il loro av- vocato (riportata integralmente a pag. 3 della sentenza di primo grado), da cui emergeva il timore del Fortunato di denunciare Lo Re per avere appreso, attra- verso la consultazione su un sito web, che un collaboratore di giustizia lo aveva indicato come un soggetto vicino a "Cosa Nostra" palermitana, legato ai fratelli La Monica.

Da tale conversazione emergeva, quindi, che la iniziale denuncia sporta con- tro Tamburello per estorsione era dettata dalla paura di chiamare in causa il vero responsabile, da individuarsi nel citato Lo Re. In estrema sintesi, secondo la Corte di appello di Messina, le dichiarazioni rese dai predetti coniugi dovevano ritenersi attendibili perché, dopo essere stati messi alle strette dagli investigatori, avrebbero deciso di dire la verità, attribuendo a Lo Re la responsabilità per la richiesta estorsiva, ridimensionando il ruolo di Tamburello, risultato estraneo ai fatti.

La richiesta estorsiva veniva ravvisata nella prospettazione da parte di Lo Re della necessità di versare cinquantamila euro per poter conservare l'aggiudica- zione dell'appalto oggetto di una contesa giudiziaria davanti alla giurisdizione am- ministrativa, giustificata dal fatto che la ditta concorrente aveva già versato detta somma destinata in parte a corrompere dei funzionari comunali ed in parte a fa- vore di una persona indicata come "la signorina" con un fratello detenuto, identi- ficata in Maria Rampulla, sorella di Pietro Rampulla, coinvolto nella strage di Ca- paci.

L'appalto dei lavori pubblici bandito dal Comune di Mistretta era stato dap- prima aggiudicato ad una ditta concorrente (ATI Castrovinci-ISA), ma con la sen- tenza del 3 agosto 2015 il Tar aveva deciso di aggiudicarlo provvisoriamente alla ditta di Fortunato (PEGASO Costruzioni S.r.l.). Con sentenza del 25 febbraio 2016 (dep. 15 aprile 2016) la C.G.A. Sicilia, in accoglimento dell'appello proposto dalla ATI Castrovinci-ISA, ordinava una nuova rivalutazione dei punteggi)caL-9eguito dell'ultimo atto istruttorio, il 6 settem- bre 2016 la gara era definitivamente aggiudicata alla ATI appellante.

Il tentativo di estorsione di cui al capo A) si colloca cronologicamente nell'intervallo che va dal 3 agosto a fine settembre del 2015, seguendo un percorso che, partendo dalla iniziativa del Fortunato e della sua consorte, raggiunge la Di Bella, che coinvolge un suo nipote, Pino Lo Re, e, tramite questi anche il Tambu- rello, incaricato inizialmente di aiutare i coniugi Fortunato a sciogliere i nodi buro- cratici ostativi all'aggiudicazione della gara e, a parere del Fortunato, frapposti dall'ente territoriale di proposito. Sennonché, all'incontro con Tamburello, il predetto coimputato si mostrava all'oscuro di tutto e non sollecitava alcun pagamento ma invitava il Fortunato a seguire le procedure legali; da qui ne scaturiva la sua assoluzione dal concorso nel reato di tentata estorsione.Seguivano gli incontri del Fortunato con Lo Re, durante i quali quest'ultimo ribadiva, al contrario, che per risolvere ogni questione per l'aggiudicazione dell'ap- palto era necessario pagare quanto sopra specificato.

I rapporti tra Fortunato e Lo Re si interrompevano nell'ottobre del 2015 e la vicenda non avrebbe avuto più alcun seguito perché la CGA (che svolge le funzioni del Consiglio di Stato nella Regione Sicilia) riformava la decisione del TAR, prima favorevole al Fortunato, e revocava l'aggiudicazione dell'appalto alla sua ditta. La sentenza impugnata, oltre a confermare l'assoluzione del Tamburello, ha anche escluso nei confronti di Lo Re e Di Bella l'aggravante contestata di cui all'art. 7 della I. n.203/91 per carenza della prova che il fatto fosse stato commesso per agevolare l'associazione mafiosa operante nella zona nebroidea.

3. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso Lo Re Giu- seppe articolando i tre motivi di seguito sintetizzati. 3.1. Il primo motivo si sviluppa attraverso plurimi argomenti. Con un primo ordine di argomenti deduce la violazione di legge in relazione all'art. 627 cod. proc. pen., avendo la Corte di appello ricalcato gli stessi vizi mo- tivazionali che erano stati causa dell'annullamento disposto dalla Cassazione, sotto plurimi profili. Il primo è dato dal superamento della rilevata inattendibilità dei denunzianti, portatori di un interesse comune a quello degli imputati, essendosi rivolti di loro iniziativa alla Di Bella e poi al Lo Re con l'intento di risolvere le pastoie burocratiche che si frapponevano alla esecuzione dell'appalto e che li aveva animati sin dall'ini- zio.

L'ipotesi che l'accordo inizialmente corruttivo si fosse trasformato in una estor- sione è stata sostenuta senza una adeguata motivazione per l'inconsistenza dell'elemento cardine rappresentato dalla minaccia, che viene ad essere argomen- tata sulla base di una lettura contrapposta a quella tracciata dalla sentenza della Corte di Cassazione. Si rappresenta, inoltre, che le intercettazioni si presentavano / secondo la valutazione fattane dal Giudice di primo grado/ "distoniche" rispetto all'ipotesi di una estorsione, come anche la versione dei fatti della Scaffidi Chiariello sull'as- senza di coercizioni o minacce, essendo più coerenti con l'ipotesi di una truffa, nel senso che i coniugi Fortunato-Scaffidi avrebbero maturato il convincimento che Lo Re e Di Bella volessero truffarli "profittando della loro dabbenaggine" (il virgolet- tato è tratto dalla motivazione della sentenza della Corte di Cassazione).

Altro punto immotivatamente trascurato, ugualmente segnalato dalla Cas- sazione come rilevante, è dato dal disinteresse manifestato da Lo Re a risolvere la vicenda, atteso che i tre incontri avuti con Fortunato sono sempre stati occasionati dall'iniziativa di Fortunato stesso, unico interessato a definire la questione ammi- nistrativa che lo riguardava, e si sarebbero interrotti con il suo disinteresse ancor prima che la CGA siciliana ,con la decisione del 25 febbraio 2016 aveva poi revocato t l'aggiudicazione dell'appalto assegnata alla ditta del Fortunato con la sentenza del TAR del 3 agosto 2015.

Con un secondo ordine di argomenti si censura il riferimento alla minaccia implicita desunta dall'appartenenza ad una associazione mafiosa di Lo Re e dalla destinataria finale delle somme di denaro, Rampulla Maria, che sottintende l'even- tualità di attentati, perché oltre ad essere contradetta dalle modalità e tempi degli incontri con Lo Re, è smentita dalla stessa sentenza rescissoria laddove ha escluso l'aggravante mafiosa, rimarcando che Lo Re è stato assolto dal reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. Con il terzo ordine di argomenti deduce violazione di legge in relazione all'art. 49 cod. pen. in rapporto alle nozioni di reato impossibile e desistenza vo- lontaria, sull'aggravante del secondo comma dell'art. 629 cod.pen. e sulla qualifi- cazione giuridica dei fatti al più come truffa o tentativo di corruzione.

Si evidenzia come tali temi siano rimasti del tutto inesplorati ma che, proprio perché assorbiti dal precedente annullamento, andavano doverosamente considerati, sotto il pro- filo dell'impossibilità da parte di Lo Re e Tamburello di incidere sulle sorti del pro- cedimento pendente davanti al Giudice amministrativo per l'aggiudicazione dell'appalto, non più nei poteri del Comune di Mistretta. Si ribadisce che il reato non avrebbe potuto mai consumarsi perché il Fortunato non aveva titolo per vin- cere l'appalto, non l'ha vinto e neppure lo ha avuto provvisoriamente aggiudicato.

Sotto il profilo della desistenza volontaria, si osserva che Lo Re non ha mai cercato o sollecitato un incontro con Fortunato ancor prima che la Corte di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia revocasse l'aggiudicazione dell'appalto perché le condotte sono cessate ben prima che il progetto si rivelasse irrealizzabile. Mentre con riferimento all'aggravante delle persone riunite si era rilevato che le persone offese non avrebbero percepito un operare congiunto di entrambi gli imputati. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e mancanza di moti- vazione in relazione alle statuizioni civili essendo del tutto assente il danno risar- cibile poiché il reato è rimasto fermo al livello di mero tentativo incompiuto per il mancato accaparramento dell'appalto. 3.3.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla reci- diva contestata a Lo Re che avrebbe dovuto essere esclusa essendo il precedente a suo carico sopravvenuto rispetto all'epoca di commissione del reato.3.4. Con il quarto e quinto motivo il ricorrente censura la motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per l'eccessività della pena inflitta.

4. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso Isabella Di Bella articolando i motivi di seguito sintetizzati. 4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione rispetto alle sollecitazioni della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione per una puntuale confutazione "dei numerosi e niente affatto irragionevoli argo- menti proposti con i motivi di gravame..." rispetto agli stessi punti che sono stati evidenziati nei motivi di ricorso di Lo Re, cui si rimanda, e che è mancata nuova- mente anche nel giudizio di rinvio. 4.2.

Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e vizio della moti- vazione in relazione all'assenza di minacce o violenze da parte di Isabella Di Bella per l'inconfigurabilità di una minaccia tacita o ambientale, considerato che come rilevato dalla sentenza di annullamento, la Corte di appelloipur procedendo formal- mente a nuova escussione delle fonti dichiarative non ha valorizzato neppure un segmento di tali prove dirette, ignorandole del tutto, e lo stesso ha fatto la Corte in sede di giudizio di rinvio. 4.3. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione in relazione alla omessa confutazione dei motivi di appello con i quali si censurava la contradditto- rietà della prova sulla richiesta estorsiva, per l'assenza di minacce e per la finalità corruttiva del richiesto pagamento, in relazione alle versioni altalenanti rese dalle persone offese, in particolare quelle rese in data 21 e 25 settembre 2015 in cui si chiarisce che il pagamento serviva per corrompere i funzionari comunali che avreb- bero dovuto assicurare l'aggiudicazione definitiva dell'appalto. 4.4.

Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione in relazione all'omessa disamina delle dichiarazioni di Scaffidi Chiarello Barbara, già censurata dalla Cassazione, riscontrata anche nella nuova sentenza del Giudice di rinvio, che contraddicono l'ipotesi della coercizione intimidatoria e che sono state superate attraverso una sottovalutazione ingiustificata dell'originario intento corruttivo, che secondo la Corte di merito — in aperto contrasto con la sentenza di annullamento - sarebbe ininfluente rispetto alla differente piega assunta poi dalle richieste avan- zate con l'implicito richiamo alla mafiosità di Lo Re e della beneficiaria Rampulla. 4.5.

Con il quinto motivo deduce vizio della motivazione in relazione alla rilevata inattendibilità intrinseca delle parti civili per i contrasti emersi in dibatti- mento rispetto alle dichiarazioni rese in sede di indagini e per le contraddizioni tra le rispettive versioni rese da Fortunato e Scaffidi. A Sul punto la sentenza emessa nel giudizio di rinvio ha valorizzato il timore di Lo Re emerso da una intercettazione del colloquio con il proprio avvocato, ma non ha considerato l'inequivocabile esclusione di minacce da parte della Scaffidi / che ha spiegato che la propria iniziale reticenza era dovuta solo al rapporto di amicizia che la legava a Di Bella. 4.6.

Con il sesto motivo deduce vizio della motivazione in relazione alla rilevata inattendibilità delle parti civili alla luce dell'intervenuta assoluzione di Vin- cenzo Tamburello, il cui concorso nell'estorsione era stato basato sulle accuse mosse da entrambe le parti civili che avevano inizialmente attribuito a Tamburello la richiesta di pagare cinquantamila euro ed assumere alcuni operai al fine di "com- prare la gara". 4.7. Con il settimo motivo deduce vizio della motivazione in relazione al nono motivo di appello circa il ruolo marginale della Di Bella e sulla eventuale desistenza volontaria o dg,recesso attivo ex art. 56 cod.pen. 4.8.

Con l'ottavo motivo deduce vizio della motivazione in relazione all'ag- gravante del secondo comma dell'art. 629 cod. pen. delle persone riunite, non avendo mai Di Bella agito insieme a Lo Re, e tenuto conto che, nell'unico episodio in cui Rosario Fortunato aveva dichiarato di avere ricevuto una minaccia, la Di Bella non era presente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I plurimi motivi di ricorso con cui entrambi i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. sono fondati, avendo la Corte di appello nel giudizio di rinvio ricalcato gli stessi vizi motivazionali che erano stati causa dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione. Come è noto, secondo la pacifica e consolidata giurisprudenza di legitti- mità, la sentenza rescindente vincola il giudice di rinvio unicamente all'osservanza dei princìpi di diritto affermati nel caso deciso, ma nel caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza/ordinanza è stata annullata, con il limite, tuttavia, di non fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cas- sazione (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, Tamburrino, Rv. 280660).

Va, poi, ricordato che, essendo il giudice stesso tenuto a compiere anche eventuali atti istruttori necessari per la decisione (tra le altre, Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273628), non è vincolato né condizionato dalle possibili valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescin- dente, spettando a lui solo il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861), con il solo limite, già evidenziato, di non basare la decisione sugli stessi argomenti logici ritenuti viziati, ma potendo confermare il medesimo epilogo decisorio del provvedimento annullato sulla scorta di un percorso argomentativo in parte di- verso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, Liverani, Rv. 271696;

Sez. 4, n. 2044 del 17/03/2015, S., Rv. 263864).

2. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata riproduce esattamente la stessa linea argomentativa già valutata come viziata e carente in sede di annullamento, senza fornire una puntuale risposta ai rilievi della sentenza rescindente sui diversi aspetti problematici già evidenziati in quella decisione. In primo luogo, va osservato che la sentenza rescindente aveva rilevato che «[L]a ricostruzione dei fatti operata nel doppio grado di giudizio di merito valorizza soprattutto il contenuto degli atti a contenuto probatorio (in divenire) formatisi nel corso delle indagini preliminari; mentre scarsa o nessuna rilevanza viene attribuita alla prova dichiarativa, formatasi in contraddittorio nel corso della istruzione di- battimentale, rinnovata in appello col nuovo esame delle persone ritenute offese, senza che gli effetti euristici di tale rinnovazione abbiano punto impressionato la Corte di merito, tanto da non lasciarne traccia nella motivazione della sentenza ».

Sotto tale primo essenziale profilo, va rilevato che il medesimo vizio si ritrova ripetuto nuovamente nella sentenza rescissoria, essendo mancata una valutazione accurata delle dichiarazioni rese in sede di rinnovazione istruttoria, in particolare rispetto alle affermazioni dell'appellante secondo cui la testimonianza resa dalla Scaffidi avrebbe escluso la stessa possibilità di ricostruire la vicenda in termini di estorsione seppure tentata, per avere costei ribadito la propria amicizia con la Di Bella e la finalità corruttiva e non estorsiva della richiesta di denaro da parte del Lo Re, quale intermediario del consigliere del Comune di Mistretta, Vincenzo Tam- burello.

Altro rilievo ignorato dalla sentenza rescissoria è quello relativo alla eviden- ziata assenza di prove della riferita circostanza da parte di Lo Re, che l'ATI Castro- vinci-Isa, ovvero la ditta risultata aggiudicataria dell'appalto prima dell'annulla- mento disposto dal TAR, avrebbe già versato «(non è chiaro nelle mani di chi) la somma di euro 50.000,00, di cui 35.000 avrebbero raggiunto l'indirizzo di una anziana signora, che vantava parentele mafiose, ed i restanti 15.000 sarebbero stati indirizzati verso funzionari dell'amministrazione comunale di Mistretta ».

Nella sentenza di annullamento era stato evidenziato come di tale prospetta- zione il processo non aveva offerto alcuna conferma, più precisamente «nel senso che nessuno è stato nemmeno sentito per confermare tale ipotesi, asseve- rame o smentirne l'autenticità, talché non può affatto escludersi, si sosteneva con í motivi di gravame, che la "novella" fosse frutto della fantasia del Lo Re, che intendeva così indurre l'imprenditore doglioso a versare una cospicua somma di denaro in suo favore ». A fronte di tale vuoto probatorio, nel giudizio di rinvio sarebbe stato neces- sario fornire una risposta adeguata, anche al fine di giustificare la ricostruzione della vicenda in termini di richiesta estorsiva piuttosto che come una prospetta- zione soltanto fraudolenta.

Si deve ricordare che il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del peri- colo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n.2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato (cfr.

Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492). Ciò in considerazione anche della rilevata assenza di minacce, mai esplicitate e neppure chiarite dalle persone offese, essendo differente il timore di denunciare un soggetto che si reputa mafioso - emerso dalla intercettazione del 5 ottobre 2015 (Rit 955/15 prog.) richiamata della conversazione avvenuta a bordo dell'au- tovettura tra i coniugi Fortunato appena dopo il terzo incontro con Tamburello - dal timore che deriva dalla richiesta di denaro e dall'eventuale rifiuto di pagare la somma richiesta in mancanza di una puntale descrizione delle modalità con cui questa è stata avanzata e del suo preciso scopo, considerato che l'aggiudicazione dell'appalto era oggetto di un contenzioso ancora pendente davanti agli organi della giustizia amministrativa e che la mancata adesione da parte del Fortunato alla proposta di Lo Re non è mai stata accompagnata da sollecitazioni o pressioni da parte di quest'ultimo, sempre compulsato per iniziativa dello stesso Fortunato, mosso da palesi intenti corruttivi secondo la stessa ricostruzione della vicenda fatta propria dal Giudice di rinvio.

Del tutto apparente è la motivazione con cui nel giudizio di merito, compreso quello di rinvio, è stata sminuita la rilevanza dell'intento corruttivo che aveva mosso i coniugi Scaffidi-Fortunato a fronte della ricostruzione della vicenda in ter- mini di richiesta estorsiva,senza un puntuale confronto con le dichiarazioni rese dalle persone offese sulle finalità del pagamento loro prospettato da Lo Re e da Di Bella. Con riguardo alla posizione dei due ricorrenti Lo Re e Di Bella la sentenza rescindente aveva chiaramente messo in evidenza la stretta correlazione con la posizione del Tamburello, dovendosi chiarire in che modo a fronte della emersa estraneità del predetto coimputato - in ragione dell'ignoranza da questi palesata della proposta avanzata dal Lo Re, della non condivisione di tale proposta al mo- mento della comunicazione e dell'invito a non tenerne conto e a seguire invece i consigli tecnici offerti in prima persona - sia stato possibile superare l'obiezione difensiva dell'assoluta anomalia di una richiesta estorsiva avanzata in modo indi- retto da parte del Lo Re, attraverso cioè l'invito a rivolgersi al Tamburello per risolvere la problematica insorta presso il Comune di Mistretta per effetto della sentenza del TAR che aveva modificato l'aggiudicazione dell'appalto in favore della impresa del Fortunato.

Si tratta di rilievi che non hanno trovato risposta nella motivazione della sentenza di rinvio che di fatto ha reiterato quelle stesse argomentazioni valutate come illogiche nella sentenza di annullamento. Nella sentenza di annullamento si rimarcava la carenza di motivazione con un passaggio molto incisivo che è opportuno qui riportare testualmente, essendosi osservato che era «mancata nella motivazione della sentenza impugnata, la con- futazione di tutti i seri argomenti di censura versati dalle difese di Lo Re e Di Bella, in ordine alla ricorrenza -nella concreta fattispecie- degli elementi costitutivi del delitto di estorsione contestato nella forma tentata ed aggravata da un metodo mafioso, non meglio delineato, che nella motivazione di merito ha evidentemente tenuto luogo di una minaccia assente.

Non è dato infatti comprendere quale fosse il male ingiusto prospettato, anche perché la esclusione dall'appalto non era certo nella potestà del Comune di Mistretta, tantomeno del Lo Re o di Tamburello, in quanto legata solo alle vicende processuali amministrative attivate con ricorso dello stesso Fortunato e proseguite poi con l'impugnazione proposta dalla ATI re- sistente in primo grado ». Ciò vale anche per quanto osservato con riguardo al vaglio dell'attendibilità intrinseca delle persone offese, i coniugi Fortunato-Scaffidi, che per le versioni contrastanti e mutevoli rese nel corso delle indagini e per il loro palesato iniziale intento corruttivo, avrebbe imposto un maggiore rigore nella disamina accurata delle dichiarazioni dagli stessi rese non solo nella fase delle indagini, ma soprat- tutto per i chiarimenti forniti nel corso dell'istruttoria dibattimentale.Non è stato neppure chiarito se la richiesta di denaro da parte di Lo Re fosse stata accompagnata da minacce di ritorsioni riconducibili ad una associazione ma- fiosa e ricollegate all'esecuzione dell'appalto, o piuttosto se la prospettazione di pagare i funzionari corrotti e l'associazione mafiosa di riferimento fosse stata ri- volta dal predetto imputato come intermediario di altri soggetti direttamente inte- ressati alla consegna del denaro per assicurare il conseguimento definitivo dell'ap- palto da parte dell'impresa facente capo al Fortunato.

Nella sentenza rescindente si era, infatti, sollecitata una risposta anche su tale aspettoi strettamente legato con la circostanza che non era stato Lo Re a prendere l'iniziativa per organizzare incontri con il Fortunato e che mai era stata riscontrata una sua diretta attività di pressione o sollecitazione volta a conseguire il denaro, anche quando il Fortunato aveva smesso di cercarlo allo scemare del suo interesse "corruttivo".

3. Alla luce delle precedenti considerazioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Lo Re Giuseppe e Isabella Di Bella in ordine al delitto contestato al capo A), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina perché proceda a nuovo giudizio sui profili critici segnalati, colmando - nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito - le rilevate lacune della motivazione. Tali carenze di motivazione devono essere colmate attraverso una puntuale analisi delle dichiarazioni rese dalle persone offese in sede di istruttoria dibatti- mentale, fatto salvo il potere di rinnovarne l'esame per chiarire eventuali dubbi, procedendo ad una nuova valutazione dell'intero compendio probatorio, valoriz- zando ogni elemento utile per la ricostruzione della vicenda. I residui motivi di ricorso, afferenti al ruolo marginale della Di Bella, alla sus- sistenza dell'aggravante delle persone riunite, al trattamento sanzionatorio ed alle st