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Sentenza — n. 45124/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45124/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45124/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Gianluca Mattozzi ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Roma ha annullato l'ordinanza emessa in data 1 aprile 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri limitatamente al capo 17) dell'incolpazione provvisoria e l'ha riformata per i capi 1) e 16), aventi ad oggetto, rispettivamente, il reato di corruzione per l'esercizio della funzione e il reato di falso ideologico per i quali ha applicato congiuntamente l'obbligo di dimora nel comune di Artena e il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di 9 mesi in sostituzione della misura degli arresti domiciliari.

Regesto Legislator

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art. 318 cod. pen; Sentenza — n. 45124/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è infondato, in quanto risultano formulate censure che investono aspetti parziali delle vicende esaminate, ma trascurano la lettura complessiva dei dati acquisiti e delle numerose vicende illecite scoperte nel corso delle indagini, che hanno rivelato l'esistenza di un risalente e radicato sistema corruttivo connesso all'affidamento di lavori e all'assegnazione delle gare indette dalle varie articolazioni dell'aeronautica militare con innegabile centralità dei pubblici ufficiali, tra cui lo Iazzetta, deputati a gestirle o titolari di competenze specifiche nella sequenza procedimentale.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti truffa in materia di prestazioni corruzione false indicazioni su attività commerciali inchiesta per appropriazione indebita reato economico

Disposizioni normative citate

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art. 318 cod. pen
Non sussistono, quindi, gravi indizi in ordine al reato di cui all'art. 318 cod. pen., non ricadendo la supposta attività illecita nell'esercizio delle funzioni o dei poteri dello Iazzetta.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mattozzi Gianluca, nato a Colleferro il 02/05/1970 avverso l'ordinanza del 10/05/2023 del Tribunale del riesame di Roma letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica del difensore avv. Vito Perugini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Gianluca Mattozzi ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Roma ha annullato l'ordinanza emessa in data 1 aprile 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri limitatamente al capo 17) dell'incolpazione provvisoria e l'ha riformata per i capi 1) e 16), aventi ad oggetto, rispettivamente, il reato di corruzione per l'esercizio della funzione e il reato di falso ideologico per i quali ha applicato congiuntamente l'obbligo di dimora nel comune di Artena e il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di 9 mesi in sostituzione della misura degli arresti domiciliari.

All'indagato, amministratore della Romana Strade srl, si contesta al capo 1) di aver remunerato il Tenente Colonnello Iazzetta con la somma di 10 mila euro, apparentemente riferibile ad una fittizia operazione immobiliare, per ottenere la fornitura di un ponteggio per l'aeroporto di Borgo Piave, e al capo 16) il concorso con altri pubblici ufficiali nella falsa attestazione delle date di inizio e fine dei lavori di riqualificazione della pista di volo presso l'aeroporto di Pratica di Mare dalla SGM 70 srl, partecipata al 95% dalla moglie del Mattozzi.

Il difensore ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi. 1.1. Con il primo motivo denuncia plurimi vizi della motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria. Quanto al capo 1) deduce il travisamento di un dato certo emergente dalla relazione della Commissione di inchiesta del 20 maggio 2021, acquisita agli atti e allegata al ricorso, dalla quale risulta che lo Iazzetta non ha mai rivestito il ruolo di Punto Istruttore negli anni 2019-2020, a differenza di quanto indicato nell'ordinanza impugnata. L'unico incarico ricoperto all'epoca dei fatti era quello di Capo sezione lavori fuori sede e di Capo sezione infrastrutture facente funzioni dell'Ufficio supporto logistico; inoltre, in qualità di Direttore dei Lavori poteva svolgere solo attività preliminari all'affidamento dei lavori, provvedendo alla rilevazione delle esigenze di cantiere e alla richiesta di un'indagine di mercato, mentre la selezione dell'elenco degli operatori economici spettava al Punto Istruttore e all'Ufficio Indagini di Mercato.

E', pertanto, smentita dagli atti l'affermazione del Tribunale secondo la quale lo Iazzetta poteva selezionare le imprese destinatarie degli affidamenti diretti o che nella duplice veste di Punto Istruttore e di Direttore dei Lavori poteva segnalare le esigenze di forniture, servizi, segnalare l'urgenza e, quindi, incidere sul tipo di procedura da adottare. Evidenzia che dalla relazione risulta che l'Analisi esigenza spetta al Capo Servizio coordinamento Lavori Campali da individuare nel Comandante 8° Gruppo Genio Campale, persona diversa dallo Iazzetta, e che l'approvazione e l'invito delle ditte spetta al Punto Istruttore, il quale seleziona l'elenco degli operatori economici, mentre nella vicenda in esame lo Iazzetta si è limitato in qualità di Presidente della commissione di gara all'esame delle offerte e della documentazione, individuando con mera attività ricognitiva l'offerta più conveniente per la Pubblica Amministrazione.

Nessuna discrezionalità spettava allo Iazzetta nella scelta delle ditte da invitare né l'ordinanza spiega perché egli non avesse optato per l'affidamento diretto, pur rientrante nelle competenze del Direttore dei Lavori per favorire la ditta del Mattozzi piuttosto che ricorrere alla procedura negoziata, coinvolgente altri uffici e soggetti, che dovrebbe presumersi fossero partecipi dell'accordo, ma di ciò non vi è traccia nell'impostazione accusatoria e nelle intercettazioni. Non sussistono, quindi, gravi indizi in ordine al reato di cui all'art. 318 cod. pen., non ricadendo la supposta attività illecita nell'esercizio delle funzioni o dei poteri dello Iazzetta.

Quanto al capo 16) si rileva che il Mattozzi era l'amministratore della Romana Strade srl, mentre la Srl SGM 70 era partecipata al 95% dalla moglie e amministrata dal Benigni, sicché il ricorrente non svolge alcun ruolo di gestione nella società né risultano rapporti tra lui e il Benigni. L'unico elemento individuato dall'accusa consiste nell'invio di due fotografie all'utenza dello Zitiello, ritraenti la macchina noleggiata dalla SGM 70 per effettuare lo scavo per la posa di cavi sulla pista di volo dell'aeroporto di Pratica di Mare, ma il ricorrente ha spiegato che stava sostituendo la sorella, amministratrice della Pegaso srl, impegnata in lavori sulla stessa pista volo e nell'occasione gli era stato chiesto di fare una foto dello scavo di prova che gli operai della SGM 70 stavano effettuando; in ogni caso l'invio delle foto non può provare il potere di gestione della società né era il Mattozzi ad aver accettato i lavori senza lettera di incarico o a dover ricevere i documenti senza rilevarne la falsità in luogo dell'amministratore della società con conseguente illogicità della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, in quanto risultano formulate censure che investono aspetti parziali delle vicende esaminate, ma trascurano la lettura complessiva dei dati acquisiti e delle numerose vicende illecite scoperte nel corso delle indagini, che hanno rivelato l'esistenza di un risalente e radicato sistema corruttivo connesso all'affidamento di lavori e all'assegnazione delle gare indette dalle varie articolazioni dell'aeronautica militare con innegabile centralità dei pubblici ufficiali, tra cui lo Iazzetta, deputati a gestirle o titolari di competenze specifiche nella sequenza procedimentale.

Essendo pacificamente correlato ai poteri e alle funzioni del pubblico ufficiale l'interesse degli imprenditori a remunerarne la disponibilità a favorirli nelle assegnazioni dei lavori, il ricorrente concentra le censure di illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza proprio sulle funzioni dello Iazzetta, a suo dire, erroneamente individuate dal Tribunale e addirittura smentite dagli atti. Assume il ricorrente che il ragionamento dei 1udici di merito ruota su un presupposto inesistente, in quanto lo Iazzetta non rivestiva il ruolo di Punto Istruttore con connessi poteri di indicazione e selezione delle ditte da invitare e di orientamento della procedura di gara, avendo competenze meramente propedeutiche alla decisione spettante ad altri uffici.

In realtà, come detto in precedenza, l'ordinanza non ha riguardo esclusivo alla vicenda del Mattozzi e correttamente chiarisce che la contestazione di cui al capo 1) non ha ad oggetto atti contrari ai doveri d'ufficio compiuti dallo Iazzetta né la legittimità della procedura di affidamento della fornitura di un ponteggio alla ditta del Mattozzi nel luglio 2019, ma la remunerazione indebitamente ricevuta - consistente nella consegna di una somma di denaro, nel caso di specie, o in altre utilità, costituite dall'esecuzione di lavori presso la sua abitazione o da forniture di materiali, in altri casi - da parte di imprenditori risultati nello stesso arco temporale aggiudicatari di appalti nella cui procedura era intervenuto lo Iazzetta a dimostrazione della correlazione tra dazione illecita e funzioni dallo stesso esercitate.

A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, l'ordinanza ha già respinto analoga censura, facendo riferimento ai vari ruoli ricoperti dallo Iazzetta nelle varie vicende emerse e alle funzioni esercitate presso i vari aeroporti (Capo Sezione lavori fuori sede e Capo Sezione Infrastrutturale f.f. dell'ufficio supporto logistico di Pratica di Mare e direttore dei lavori anche nella sede dell'aeroporto di Borgo Piave nonché presso gli aeroporti di Grazzanise, Latina e Frosinone), tanto da concentrare sia le funzioni di Punto Istruttore che di Direttore dei lavori con ampie competenze nella sequenza procedimentale prevista per l'affidamento dei lavori.

All'evidenza il ricorrente equivoca sul punto, non essendo ravvisabile alcun travisamento o illogicità della motivazione, atteso che l'ordinanza dà conto dell'ampiezza delle competenze connesse alle suddette, variegate funzioni e della concreta possibilità del pubblico ufficiale di incidere nella scelta della ditta affidataria dei lavori, specificando che nella vicenda in esame lo Iazzetta aveva predisposto la nota con la quale rappresentava ai superiori gerarchici l'esigenza di predisporre un ponteggio esterno presso l'aeroporto di Borgo Piave per la durata di tre mesi e di appaltarne il noleggio, il montaggio e lo smontaggio, indicando anche il presumibile importo del lavori (v. richiesta cautelare).

Quindi, correttamente l'ordinanza dà atto che nella vicenda in esame lo Iazzetta aveva concentrato in sé varie competenze idonee a favorire il ricorrente, in quanto, oltre ad essere firmatario della richiesta di manutenzione ordinaria, era stato Presidente della Commissione di gara e firmatario della dichiarazione di buona provvista quale Direttore dei Lavori, cosicché aveva sia valutato le offerte pervenute e proposto come aggiudicataria la società del Mattozzi, che aveva offerto un ribasso del 15%, ed aveva altresì attestato la corretta esecuzione dei lavori, rilasciando la dichiarazione essenziale per la liquidazione.

Osserva, inoltre, il Tribunale, così dimostrando di avere ben chiara la distinzione dei ruoli e delle funzioni svolte nella catena procedimentale, che, pur non essendo il comandante del reparto di appartenenza, lo Iazzetta aveva concreta possibilità di segnalare i lavori necessari e di orientare le procedure di appalto in favore di determinate ditte, sottoponendo ai superiori atti di sua competenza.._/ (1 Sul punto va sottolineato che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, ciò che rileva ai fini della sussistenza del reato in oggetto è l'estensione in via di fatto della sfera operativa del pubblico ufficiale in un settore comunque ricompreso nell'ambito funzionale proprio dell'amministrazione di appartenenza.

Ne deriva che il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di corruzione per l'esercizio della funzione non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (Sez. 6, n. 13406 del 13/02/2019, Carollo, Rv. 275428;

Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, Margiotta, Rv. 267060). Coerente e logica é la correlazione sinallagmatica individuata tra l'esercizio della funzione, la suddetta assegnazione dei lavori e la dazione illecita di 10 mila euro, schermata dalla fittizia operazione immobiliare avvenuta nell'aprile 2018, analiticamente esaminata nell'ordinanza al fine di farne emergere tutte le anomalie e le criticità, specie in relazione al prezzo dell'immobile dello Iazzetta che il ricorrente avrebbe dovuto acquistare, comprensivo di un incremento per il venditore del 15% rispetto al valore effettivo dell'immobile, risultante dal contratto di vendita con il nuovo acquirente stipulato dallo Iazzetta appena pochi mesi dopo la rinuncia del Mattozzi (pag. 6-7 ordinanza impugnata).

Correlazione e rapporto sinallagmatico ritenuti ancor più evidenti alla luce del numero di affidamenti ricevuti dalla società del Mattozzi, che nel 2018 e 2019 aveva ottenuto un elevato numero di appalti per importi complessivi elevati (pag. 7 ordinanza), coerentemente ritenuti indicativi dell'interesse del ricorrente ad alimentare il rapporto con il pubblico ufficiale, risultato particolarmente remunerativo. Risulta, pertanto, corretta la qualificazione giuridica del fatto e idoneamente argomentata la sussistenza della gravità indiziaria.

2. Anche le censure relative al reato di falso contestato al capo 16) sono prive di fondamento, ai limiti dell'inammissibilità nella misura in cui forniscono una lettura alternativa delle prove e della vicenda, non consentita in questa sede specie a fronte di una interpretazione coerente e lineare delle risultanze processuali. L'ordinanza ricostruisce con puntualità (pag.

8) la sequenza procedimentale della segnalazione dei lavori urgenti da eseguire, della individuazione della ditta esecutrice, della data di affidamento dei lavori, della data di inizio e fine lavori, in realtà iniziati prima dell'affidamento formale, come, peraltro, ammesso dallo Zìtiello e provato dall'invio delle fotografie dello scavo in corso da parte del ricorrente. Il ricorso anche per detta vicenda segmenta e parcellizza gli elementi indiziari, trascurando del tutto la rilevanza dell'ammissione dello Zitiello, assistente di cantiere, nonché le logiche e pertinenti osservazioni ed obiezioni del Tribunale alla versione difensiva del ricorrente (pag. 8-9), definitivamente smentita dalla dichiarazione del proprietario della fresatrice, attestante che la stessa era stata noleggiata dalla SMG 70 nel mese di agosto 2019, ben prima della redazione dell'avviso dell'esito della procedura di affidamento e della lettera di ordinazione del settembre successivo.

Ne deriva che la prospettazione difensiva è parzialeZociautAta e contrastata da elementi oggettivi, che depongono per il ruolo attivo del ricorrente e per la gestione di fatto esercitata in concreto, nonostante l'assenza di un incarico formale nella società, e correlata alla circostanza che la moglie è titolare della partecipazione di maggioranza della SGM 70 nonché ai buoni rapporti instaurati da anni con l'aeronautica militare. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato con conseguente condanna del