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Sentenza — n. 45120/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls confiscation of non-drug items due to lack of pertinence and motivation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45120/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's confiscation order regarding the defendant's vehicle and mobile phone, remanding the case for a new evaluation. The defendant argued that these items lacked the necessary legal nexus to the drug offense and were not subject to mandatory confiscation. The court agreed, ruling that the lower judge failed to provide the required justification for the deprivation of these specific assets.

Regesto Legislator

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Art. 240 cod. pen.; Art. 111, comma 7, Cost.: The court must explicitly justify the confiscation of non-mandatory assets by demonstrating a direct pertinence and instrumental link to the crime; a mere order without such reasoning constitutes a violation of the law.

Parole chiave

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confiscation of assets pertinence requirement lack of motivation drug trafficking offense partial annulment confisca di valori patrimoniali confisca del veicolo a motore bene sequestrato

Disposizioni normative citate

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Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 90
Il difensore di Francesco Meconi ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il GIP del Tribunale di Teramo ha applicato all'imputato la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.
Art. 240 cod. pen.
Deduce che la confisca del cellulare e dell'autovettura in possesso dell'imputato al momento del controllo e dell'arresto è stata disposta senza motivazione e in violazione dell'art. 240 cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
Premesso che il ricorso, pur riguardando una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., non incontra i limiti previsti dall'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., non incontra i limiti previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
279348) ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 606 cod. proc. pen. con riferimento alle misure di sicurezza, sia personali che patrimoniali, che non hanno formato oggetto di accordo tra le parti, il ricorso è fondato.
Art. 111, comma 7, Cost.
art. 240 cod. pen
Deduce che la confisca del cellulare e dell'autovettura in possesso dell'imputato al momento del controllo e dell'arresto è stata disposta senza motivazione e in violazione dell'art. 240 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Premesso che il ricorso, pur riguardando una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., non incontra i limiti previsti dall'art.
art. 606 cod. proc. pen
279348) ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019
pen., avendo questa Corte (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep.
Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019
111, comma 7, Cost., come peraltro, già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Meconi Francesco, nato a Fermo il 14/09/1967 avverso la sentenza del 07/06/2023 del GIP del Tribunale di Teramo letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Francesco Meconi ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il GIP del Tribunale di Teramo ha applicato all'imputato la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 90 e ha contestualmente ordinato la confisca e distruzione di quanto in sequestro. Ne chiede l'annullamento per inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché per mancanza di motivazione in relazione alla confisca di beni diversi dalla sostanza stupefacente. Deduce che la confisca del cellulare e dell'autovettura in possesso dell'imputato al momento del controllo e dell'arresto è stata disposta senza motivazione e in violazione dell'art. 240 cod. pen., non trattandosi di beni suscettibili di confisca obbligatoria, in mancanza del nesso di pertinenzialità o strumentalità con il reato e di adeguata motivazione della indispensabilità del vincolo ablatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che il ricorso, pur riguardando una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., non incontra i limiti previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., avendo questa Corte (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348) ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 606 cod. proc. pen. con riferimento alle misure di sicurezza, sia personali che patrimoniali, che non hanno formato oggetto di accordo tra le parti, il ricorso è fondato. Deve, infatti, ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., come peraltro, già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946).

Nel caso di specie, è di tutta evidenza l'assenza di motivazione in ordine alla confisca, essendosi il giudice limitato a disporla senza specificare né argomentare alcunché in ordine ai beni diversi dalle sostanze stupefacenti sequestrate, neppure indicati, non soggetti a confisca obbligatoria. Pur non essendo esigibile un'ampia motivazione sul punto, dovendo l'obbligo di motivazione conformarsi alla natura della sentenza di patteggiamento, è, tuttavia, indispensabile che il giudice giustifichi l'ablazione definitiva del bene soggetto a confisca facoltativa, dando conto del nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato e, in forza di tale collegamento strumentale con l'attività illecita, della necessità di sottrarlo alla disponibilità dell'imputato: valutazione del tutto assente nel caso di specie sia in relazione al telefono cellulare che all'autovettura, utilizzata per il trasporto dello stupefacente.

Per le ragioni esposte la sentenza va annullata limitatamente alla confisca dei beni diversi dalle sostanze stupefacenti con rinvio al GIP del Tribunale di Teramo per nuova valutazione sul punto.

P.Q.M.

i a r l l e Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei beni diversi c e n dagli stupefacenti con rinvio per nuova valutazione sul punto al GIP del Tribunale C a di Teramo. i n t o Così deciso, 4 ottobre 2023