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Ordinanza — n. 45115/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45115/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45115/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Campanella Andrea, nato a Venezia il 20/02/1983 avverso la sentenza del 12/04/2023 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale gli è stata applicata la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (violazione di legge e mancata e insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.);

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45115/2023 — snpen · Corte di Cassazione: OSSERVA Ritenuto che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale gli è stata applicata la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (violazione di legge e mancata e insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.);

Parole chiave

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sanzione penale sanzione disciplinare risarcimento alle vittime di reati calciatore professionista pena complementare trauma alla mano

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
OSSERVA Ritenuto che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale gli è stata applicata la pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
(violazione di legge e mancata e insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Campanella Andrea, nato a Venezia il 20/02/1983 avverso la sentenza del 12/04/2023 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale gli è stata applicata la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (violazione di legge e mancata e insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0