Cassation appeal dismissed as inadmissible due to personal signature by defendant instead of special bar counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the defendant personally signed the petition, violating the mandatory requirement for special bar counsel signatures. The original statute allowed personal signatures, but Law No. 103 of 2017 amended the code to require signatures only by attorneys enrolled in the special register. Consequently, the court rejected the appeal without examining the merits and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals must be signed by special bar counsel; personal signatures by the accused render the appeal inadmissible de plano.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Biaakouri Nader, nato in Tunisia il 07/10/1993 avverso la sentenza del 04/05/2023 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Rilevato che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale gli è stata applicata la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Considerato che, in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 2017 all'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, infatti, essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e non è più consentita la personale sottoscrizione dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso è pertanto inammissibile in quanto proposto personalmente all'imputato: inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, primo periodo, cod. proc. pen., come riformulato dalla stessa legge, va dichiarata con procedura de plano. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso