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Ordinanza — n. 45112/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45112/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45112/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Stefanini Luca, nato a Senigallia il 22/12/1968 avverso la sentenza del 09/01/2023 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Rilevato che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Considerato che, in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 2017 all'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, infatti, essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e non è più consentita la personale sottoscrizione dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45112/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso è pertanto inammissibile in quanto proposto personalmente all'imputato: inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, primo periodo, cod. proc. pen., come riformulato dalla stessa legge, va dichiarata con procedura de plano. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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diritto a un difensore rappresentanza valida grave deficienza del procedimento all'estero indennità del difensore d'ufficio ammende per infrazione procedurale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
103 del 2017 all'art. 613 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Stefanini Luca, nato a Senigallia il 22/12/1968 avverso la sentenza del 09/01/2023 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Rilevato che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Considerato che, in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 2017 all'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, infatti, essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e non è più consentita la personale sottoscrizione dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod. proc. pen.

Rilevato che il ricorso è pertanto inammissibile in quanto proposto personalmente all'imputato: inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, primo periodo, cod. proc. pen., come riformulato dalla stessa legge, va dichiarata con procedura de plano. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso