Sentenza — n. 45107/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, con l'impugnata ordinanza, non convalidava l'arresto di Davide Capitani, evidenziando come, pur sussistendo gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, non emergevano elementi tali da rendere necessaria la misura custodiale.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 45107/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Per consolidata giurisprudenza, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento (Sez.6, n. 15427 del 31/1/2023, Rv. 284596).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli nel procedimento a carico di Capitani Davide, nato a Roma il 20/12/1980 avverso l'ordinanza emessa il 19/5/2023 dal Tribunale di Tivoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, con l'impugnata ordinanza, non convalidava l'arresto di Davide Capitani, evidenziando come, pur sussistendo gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, non emergevano elementi tali da rendere necessaria la misura custodiale.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico ministero deducendo violazione di legge e vizio della manifestazione, sottolineando come il Giudice per le indagini preliminari, anziché limitarsi ad una verifica di legittimità dell'operato della polizia giudiziaria in base al quadro indiziario risultante ex ante, aveva compiuto una valutazione ulteriore e, peraltro, errata, in ordine alla personalità dell'indagato.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Per consolidata giurisprudenza, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento (Sez.6, n. 15427 del 31/1/2023, Rv. 284596).
Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari non si è limitato alla prescritta verifica, bensì ha compiuto una valutazione concernente l'esistenza o meno delle esigenze cautelari in relazione alla gravità della condotta ed alla personalità dell'indagato, elementi che avrebbe potuto legittimamente valorizzare nel caso di richiesta di misura cautelare, ma non anche al solo fine di valutare la legittimità dell'arresto.
3. Alla luce di tali considerazioni, ne consegue la fondatezza del ricorso, dovendosi ritenere l'arresto legittimamente eseguito. L'annullamento, su ricorso del pubblico ministero, dell'ordinanza di non convalida dell'arresto deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (Sez.3, n. 14971 del 10/11/2022, dep.2023, Rv. 284323).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, essendo stato l'arresto legittimamente eseguito. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere