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Ordinanza — n. 45101/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45101/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45101/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Mantova ha dichiarato Zigola Giovanni responsabile del reato di cui all'art. 367 cod. pen. ma , nel determinare la pena, non ha motivato in ordine alla omessa applicazione o esclusione della recidiva contestata. Deduce che il riferimento ai precedenti penali dell'imputato solo al fine di escludere il beneficio della sospensione condizionale della pena rende ancor più evidente la mancanza di motivazione, invece, dovuta in relazione alla recidiva facoltativa, anche al solo fine di escluderla.

Regesto Legislator

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art. 367 cod. pen; Ordinanza — n. 45101/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, proposto per saltum, va convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti. Va ribadito che secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606 lett.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione impunità altri reati altri capi d'accusa procedura di revisione penale delitto

Disposizioni normative citate

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art. 367 cod. pen
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Mantova ha dichiarato Zigola Giovanni responsabile del reato di cui all'art. 367 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia nel procedimento nei confronti di Zigola Giovanni, nato a Ferrara il 29/12/1954 avverso la sentenza del 01/02/2022 del Tribunale di Mantova letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello di Brescia.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Mantova ha dichiarato Zigola Giovanni responsabile del reato di cui all'art. 367 cod. pen. ma , nel determinare la pena, non ha motivato in ordine alla omessa applicazione o esclusione della recidiva contestata. Deduce che il riferimento ai precedenti penali dell'imputato solo al fine di escludere il beneficio della sospensione condizionale della pena rende ancor più evidente la mancanza di motivazione, invece, dovuta in relazione alla recidiva facoltativa, anche al solo fine di escluderla.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, proposto per saltum, va convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti. Va ribadito che secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen. non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo, del codice di rito. Il ricorso diretto per cassazione è consentito solo per violazione di legge, mentre nel caso in esame dalla illustrazione del motivo risulta che il ricorrente deduce chiaramente anche il vizio di motivazione, in particolare, rimarcando la contraddittorietà della stessa per avere il giudice attribuito espresso rilievo ai precedenti penali dell'imputato, ma al solo fine di ritenerli ostativi alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, trascurando di motivare in ordine alla recidiva facoltativa contestata, benché una specifica motivazione fosse dovuta, sia nel caso in cui la si affermi, sia che la si escluda (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251689; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, PG c/ Franco, Rv. 274782). Conseguentemente, il ricorso va convertito in appello ai sensi della norma indicata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e trasmette gli atti alla Corte di appello di Brescia.