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Sentenza — n. 45091/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45091/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45091/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 24 febbraio 2021 che aveva condannato l'imputato Amir Dhafer per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di appello non ha spiegato in modo esaustivo e coerente perché la condotta tenuta dal ricorrente (consistita nel non essersi fermato all'alt, mentre era alla guida di un motoveicolo, e nel darsi alla fuga) venisse ad integrare la resistenza attiva di cui al reato contestato: non vi era infatti prova che il ricorrente, che guidava una moto e indossava un casco, fosse consapevole di essere inseguito da una volante (è invece altamente probabile che si sia accorto della presenza della polizia solo dopo tre chilometri) e neppure della ipotizzata guida pericolosa (un percorso di tre chilometri nel traffico cittadino ad un'ora di punta non può definirsi lungo e idoneo ad identificare la fuga; il ricorrente avrebbe potuto sfuggire alla volante infilandosi nei vicoli o salendo sui marciapiedi).

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 45091/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

Parole chiave

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delitto di fuga guida nonostante revoca della patente contravvenzione alla circolazione fermo di polizia sorpasso non consentito grave intralcio alla circolazione

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 24 febbraio 2021 che aveva condannato l'imputato Amir Dhafer per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dhafer Amir, nato a Crema il 27/04/1991 avverso la sentenza del 10/01/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 24 febbraio 2021 che aveva condannato l'imputato Amir Dhafer per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di appello non ha spiegato in modo esaustivo e coerente perché la condotta tenuta dal ricorrente (consistita nel non essersi fermato all'alt, mentre era alla guida di un motoveicolo, e nel darsi alla fuga) venisse ad integrare la resistenza attiva di cui al reato contestato: non vi era infatti prova che il ricorrente, che guidava una moto e indossava un casco, fosse consapevole di essere inseguito da una volante (è invece altamente probabile che si sia accorto della presenza della polizia solo dopo tre chilometri) e neppure della ipotizzata guida pericolosa (un percorso di tre chilometri nel traffico cittadino ad un'ora di punta non può definirsi lungo e idoneo ad identificare la fuga; il ricorrente avrebbe potuto sfuggire alla volante infilandosi nei vicoli o salendo sui marciapiedi).

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. In primo luogo, e in via assorbente, il ricorso risulta proposto dal difensore senza il rispetto dell'art. 581, comma 1 -quater cod. proc. pen. Al ricorso in esame, infatti, in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 89 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è applicabile la novella normativa, che impone, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, al difensore dell'imputato giudicato in assenza (come risulta nel caso in esame) di depositare lo specifico mandato specifico a lui conferito per impugnare la sentenza. Sull'applicabilità della suddetta norma anche al ricorso per cassazione si è già espressa questa Corte (Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023), alle cui argomentazioni in diritto il Collegio intende integralmente riportarsi.

3. A ciò va aggiunto, ai fini della statuizione di condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che il ricorso si presenta in ogni caso inammissibile, in quanto meramente ripetitivo di questioni che risultano affrontate dalla Corte di appello e in ordine alle quali il ricorrente in definitiva sollecita una rinnovata valutazione delle evidenze processuali. Il ricorrente declina argomenti di merito nella prospettiva di una lettura più probabile o logica della vicenda, come è noto inammissibile in questa sede; inoltre, i motivi proposti non si confrontano realmente con il ragionamento giustificativo della sentenza impugnata.

La Corte di appello ha infatti evidenziato gli elementi da cui desumere ragionevolmente la prova della consapevolezza del ricorrente di essere inseguito (l'intimazione da parte degli operanti di fermarsi, con il ricorso a segnali acustici e visivi durante l'inseguimento protrattosi per 3 chilometri, durante il quale il ricorrente aveva accelerato l'andatura di guida per darsi alla fuga; la circostanza che egli era privo di patente) e della pericolosità della fuga stessa (alla luce della durata, dell'alta velocità e della via percorsa, situata nel centro abitato di Milano). k Da quanto premesso il ricorso va dichiarato inammissibile.

All'inammissibilità consegue la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), che si stima equo fissare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d