Cassation Court dismisses appeal for remission of res judicata due to procedural error in filing venue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the defense counsel regarding the inadmissibility of a request to set aside res judicata. The defense argued that a special power of attorney was sent via PEC and that the lower court erred in rejecting the request due to lack of standing. The court determined that the requests were mistakenly filed with the Supreme Court instead of the Court of Appeal of Trento and ordered the files returned for proper handling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629 bis, comma 3, cod. proc. pen.; Requests for rescission of res judicata mistakenly filed with the Court of Cassation must be returned to the competent Court of Appeal for processing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Dalla Torre Emanuele, nato a Trento il 07/09/1985 Dauritz Enzo, nato a Lavis (TN) il 14/06/1958 avverso l'ordinanza del 12/04/2023 della Corte di appello di Trento letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità delle richieste.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rilevato che il difensore di Dalla Torre Emanuele e Dauritz Enzo ha riproposto istanza di rescissione del giudicato a seguito dell'ordinanza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Trento aveva dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza della Corte di appello di Trento emessa il 6 aprile 2022 e divenuta irrevocabile il 19 novembre 2022 perché proposta da difensore non munito di procura speciale; considerato che il difensore premette di aver presentato il 9 gennaio 2023 istanza di restituzione nel termine e richiesta di rescissione del giudicato nell'interesse dei propri assistiti e di aver inviato qualche giorno dopo la procura speciale; di aver preso atto dell'ordinanza di inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato emessa il 12 aprile 2023 per difetto di legittimazione del difensore; di aver proposto in data 19 aprile 2023 istanza di correzione di errore materiale, rappresentando che la procura speciale era in atti, essendo stata inviata con p.e.c. il 17 gennaio 2023, e di aver presentato nuovamente l'istanza di rescissione del giudicato a seguito di provvedimento della Corte di appello, che disponeva in tal senso; rilevato che dall'esame degli atti risulta che con provvedimento del 19 aprile 2023 il difensore fu invitato a proporre nuova richiesta di rescissione del giudicato, separatamente per i due condannati, con esplicito richiamo alla procura speciale rilasciata dagli stessi e che in pari data il difensore provvide in tal senso, trasmettendo alla Corte di appello di Trento separate istanze di rescissione del giudicato con allegata procura speciale; ritenuto, pertanto, che per errore le richieste sono state trasmesse direttamente a questa Corte invece, dirette alla Corte di appello di Trento cui vanno restituiti gli atti per provvedere ai sensi dell'art. 629 bis, comma 3, cod. proc. pen.
P.Q.M.
rilevato che per errore risultano essere state trasmesse a questa Corte le richieste di rescissione di giudicato in realtà dirette alla Corte di appello, restituisce gli atti alla Corte di appello di Trento per quanto di competenza. Così de