Court dismisses appeal claiming prescription error, ruling recidiva affects both base term and extension calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano, rejecting the claim that prescription had expired. The appellant argued that recidiva under Article 99, paragraph 4 of the Code of Criminal Procedure was incorrectly applied, but the court held that recidiva impacts both the base prescription period and any subsequent extensions. Consequently, the court found no violation of the principle of ne bis in idem and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 157, comma 2, cod. pen.; Art. 161, comma 2, cod. pen.: Recidiva under Art. 99, para. 4, cod. proc. pen. affects both the base prescription term and the extension period, without violating the principle of ne bis in idem.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Tarisciotti Emiliano, nato a Roma il 18/02/1974 avverso la sentenza del 21/02/2023 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi. OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui N il ricorrente denuncia l'errore di fatto per mancata esclusione della prescrizione, è manifestamente infondato giacché, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha superato quello più risalente citato nel ricorso, la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. proc. pen. incide due volte sulla determinazione del termine di prescrizione, dapprima quanto al computo del termine- base in riferimento alla pena edittale massima, poi quanto all'entità della proroga del predetto termine in presenza di eventi interruttivi.
Sicché la contestata recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. proc. pen., incide sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, comma 2, quale circostanza aggravante ad effetto speciale e sull'entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, ex art. 161, comma 2, cod.pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224;
Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532). Nel caso di specie il reato di cui all'art. 648 cod. pen., commesso il 27 gennaio 2008, non era prescritto al momento della pronuncia della Corte di appello intervenuta il 3 maggio 2022. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così decis