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Ordinanza — n. 44874/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to prior settlement limiting second-instance jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44874/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants inadmissible without formalities. The applicants had previously entered into a settlement agreement in the second instance regarding their criminal liability and guilt, which the court held precluded further litigation. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A settlement agreement reached in the second instance regarding criminal liability and guilt limits the cognizance of the second-instance judge and produces preclusive effects on the entire proceedings, including the appeal to the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal settlement preclusion second instance jurisdiction Court of Cassation inadmissibility procedural waiver effects criminal liability agreement remissione della pena adeguamento della pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Ducoli Marino, nato a Darfo Boario Terme il 21/03/1972; Baklouti Abdessalem, nato in Tunisia il 23/09/1974 avverso la sentenza del 07/03/2023 emessa dalla Corte di appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Co ere estensore Il Pre