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Ordinanza — n. 44873/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to prior settlement limiting second instance jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44873/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible via simplified procedure without formalities. The appellant, Darsini Emanuele, challenged a second-instance judgment from Bari, but the lower court had already defined the proceedings through a settlement agreement regarding liability and guilt. The court ruled that such a settlement precludes the entire procedural flow, including the appeal, thereby barring the review of the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: A settlement agreement reached at the second instance regarding liability and guilt limits the cognizance of the second-instance judge and produces preclusive effects on the entire procedural development, including the judgment of legality.

Parole chiave

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inadmissible appeal settlement preclusion second instance jurisdiction simplified procedure liability and guilt diritto di ottenere una decisione attenuazione libera della pena rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Darsini Emanuele, nato a Bitonto il 05/11/1986 avverso la sentenza del 26/01/2023 emessa dalla Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Con- e p -Re estensore Il President