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Ordinanza — n. 44605/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible due to non-justified grounds and lack of specific legal violation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44605/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible de plano without examining the merits. The appellants argued for violations of procedural law and constitutional rights regarding sentencing reductions, but the court found these grounds non-justified under the current statutory regime. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing applications are inadmissible if grounds are not strictly limited to the specific legal violations enumerated in the statute, and constitutional complaints regarding sentencing reductions are irrelevant unless directly tied to an illegal application of the penalty itself.

Parole chiave

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inadmissible appeals de plano dismissal sentencing application procedural law violation constitutional complaint Cassation appeal court costs imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
e vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento, sono proposti per motivi non consentiti atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.
Art. 444, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
2.In particolare, i motivi di ricorso proposti da Ardian Lusha e Abdelkarim Modil, che denunciano vizio di violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.
Art. 3, 13, 24, 27, comma 3, Cost.
art. 73 d.P.R. 309/1990
OSSERVA 1.1 ricorsi proposti da Ardian Lusha, Abdelkarim Modil e Tarek Touati, avverso la sentenza di applicazione pena relativa ai reati di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 129 cod. proc. pen
2.In particolare, i motivi di ricorso proposti da Ardian Lusha e Abdelkarim Modil, che denunciano vizio di violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337
pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), modificando il regime di impugnazione delle sentenze di applicazione pena previsto prima della riforma con legge n.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. Lusha Ardian, nato a Luzi Vogel (Albania) il 28/08/1983 2. Modil Abdelkarim, nato in Marocco il 04/05/1987 3. Touati Tarek, nato a Tunisi il 17/01/1974 avverso la sentenza del 24/01/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano. OSSERVA 1.1 ricorsi proposti da Ardian Lusha, Abdelkarim Modil e Tarek Touati, avverso la sentenza di applicazione pena relativa ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, come rispettivamente ascritti, sono proposti per motivi non deducibili e, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili con ordinanza emessa "de plano". 2.In particolare, i motivi di ricorso proposti da Ardian Lusha e Abdelkarim Modil, che denunciano vizio di violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento, sono proposti per motivi non consentiti atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), modificando il regime di impugnazione delle sentenze di applicazione pena previsto prima della riforma con legge n. 103 dei 23 giugno 2017, sistema al quale si riferiscono le sentenze citate dai ricorrenti. 3.11 ricorso di Tarek Touati propone, evocandola quale vizio di violazione di legge, la questione di legittimità costituzionale in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 444 e 448, comma 2-bis cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono la riduzione di un sesto della pena in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, così come previsto per la definizione con rito abbreviato, in violazione degli arti. 3, 13, 24 e 27, comma 3, Cost..

Si tratta di una deduzione non rilevante dal momento che la prospettazione non è immediatamente riconducibile all'applicazione di pena illegale che, a mente dell'art. 448-comma 2-bis cod. proc. pen., consente il ricorso per cassazione. La prospettazione difensiva, intrinsecamente generica nel suo contenuto, è anche manifestamente infondata poiché la previsione della misura di riduzione della pena, per effetto del rito, può essere diversamente prevista in relazione ai diversi riti alternativi (applicazione pena e richiesta e giudizio abbreviato) senza che, perciò solo, si determini violazione di diritti costituzionali rilevanti quali il pari trattamento di posizioni analoghe; il diritto alla libertà personale; il diritto di difesa e la funzione rieducativa della pena (evocati genericamente nel ricorso).

Ed invero, la valutazione della violazione di principi costituzionali va, in ogni caso, rapportata al complesso dei benefici che, in relazione alla tipologia di rito, sono connessi alla scelta dell'imputato di definire la vicenda processuale che lo riguarda con l'uno o altro rito alternativo e non può concentrarsi unicamente sulla misura della riduzione della pena. 4.1 ricorsi di Ardian Lusha, Abdelkarinn Modil e Tarek Touati devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese c,4 504)-14-0 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 ottobre 2023 Il Con