Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44603/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to defendant's valid withdrawal of the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44603/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant formally withdrew the appeal before the court's ruling. Although the appellant initially challenged the conviction for continued crimes and sentencing errors, he subsequently submitted a valid, authenticated declaration of withdrawal. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible de plano and ordered the appellant to pay the associated legal costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: A personal withdrawal of an appeal by the accused, duly signed and authenticated by their defense counsel, constitutes a valid and effective act that renders the appeal inadmissible de plano, triggering a ruling on inadmissibility and the imposition of procedural costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal withdrawal inadmissibility de plano authenticated defense signature procedural costs award validity of withdrawal ritiro della querela penale imputazione per reati di stupefacenti remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
5.Tuttavia, non prevedendo l'art. 616 cod.
Art. 606, comma 3 c.p.p.
distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 591 c.p.p.
e quelle contemplate dall'art. 591 cod.
art. 178 disp. att. cod. proc. pen
2.Con il ricorso, di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 178 disp. att. cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
5.Tuttavia, non prevedendo l'art. 616 cod. proc. pen.
art. 591 cod. proc. pen
e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921
(Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921), segue all'adottata declaratoria la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo stimare come in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Durlea Laurentiu Claudiu, nato a Bucarest il 04/07/1979 (CUI 053NPQQ) avverso la sentenza del 15/12/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 18 febbraio 2022, ha rideterminato in anni uno di reclusione la pena inflitta a per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/1990 commessi nell'anno 2017, pena inflitta in aumento, ritenuta la continuazione fra reati, su quella di anni otto di reclusione già inflitta a Laurentiu Claudiu Durlea con sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 22 gennaio 2018, irrevocabile il 15 maggio 2018. 2.Con il ricorso, di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 178 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della decisione, Laurentiu Claudiu Durlea, ha chiesto l'annullamento della sentenza denunciando cumulativi vizi di motivazione in relazione alla ritenuta continuazione fra reati e alla misura della pena inflitta, violazioni che avevano determinato l'erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 81 cod. pen.. 3.Nelle more della fissazione del ricorso, in data 1 agosto 2023, è pervenuta dichiarazione del ricorrente di rinuncia al ricorso, rinuncia depositata il 3 luglio 2023 presso la Casa Circondariale di Massa e ulteriore dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dall'imputato e autenticata dal difensore di fiducia. 4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità sostenuta da sopravvenuta carenza alla sua proposizione, dichiarazione che va pronunciata "de plano".

La rinuncia personale dell'imputato, contenuta in un atto debitamente sottoscritto e in cui la sottoscrizione è stata autenticata dal difensore, deve, infatti, essere ritenuta valida ed efficace provenendo dal soggetto interessato. 5.Tuttavia, non prevedendo l'art. 616 cod. proc. pen. distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921), segue all'adottata declaratoria la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo stimare come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, in favore della cassa delle ammende. C