Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and non-manifest error in legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Vincenzo Tirozzi inadmissible without formalities. The appellant argued for a legal error in the qualification of the offense under Article 73 of the Tax Evasion Law, but the court found the grounds too generic and abstract. Consequently, the appeal was rejected because the alleged errors were not evident from the text of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are limited to manifest errors of law regarding the qualification of facts, excluding abstract or evaluative errors not evident from the text.
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Tirozzi Vincenzo, nato ad Aversa il 06.08.1972 avverso la sentenza del 18/05/2023 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano. Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per censure non consentite. Anche a voler tacere dell'assoluta genericità del motivo, non si configura, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..
La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente, infatti, alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 ottobre 2023 Il Consigliere este ore -),f\., Il Presi te