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Ordinanza — n. 44599/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44599/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44599/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Munteanu Maringlen, nato in Albania il 25.02.1997 (C.U.I. 05RNDQQ) avverso la sentenza del 10/05/2023 emessa dal Tribunale di Trento; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto, anche a volerne tacere la genericità, non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, il ricorso si limita a censurare la motivazione della sentenza, non prospettando alcune delle ipotesi tassative per le quali è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiannento (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44599/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 05RNDQQ) avverso la sentenza del 10/05/2023 emessa dal Tribunale di Trento; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto, anche a volerne tacere la genericità, non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, il ricorso si limita a censurare la motivazione della sentenza, non prospettando alcune delle ipotesi tassative per le quali è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiannento (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione di decisioni amministrative ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione censure procedurali obbligo di articolare le censure
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Munteanu Maringlen, nato in Albania il 25.02.1997 (C.U.I. 05RNDQQ) avverso la sentenza del 10/05/2023 emessa dal Tribunale di Trento; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto, anche a volerne tacere la genericità, non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, il ricorso si limita a censurare la motivazione della sentenza, non prospettando alcune delle ipotesi tassative per le quali è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiannento (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese •processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres e te