Sentenza — n. 44597/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Felesteanu Robert Gabi nato in Romania il 31/5/2000 avverso l'ordinanza emessa 1'8 settembre 2023 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RILEVATO IN FATTO E
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 44597/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con nota del 7 ottobre 2023 i Carabinieri di Castiglione del Lago hanno comunicato che il precedente 4 ottobre il ricorrente è stato consegnato alle Autorità austriache in esecuzione della sentenza n. 10080/2023 emessa il 21 settembre 2023 dalla Corte di appello di Bologna.
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Felesteanu Robert Gabi nato in Romania il 31/5/2000 avverso l'ordinanza emessa 1'8 settembre 2023 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Robert Gabi Felesteanu ha presentato richiesta di riesame dinanzi al Tribunale di Bologna avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa nell'ambito della procedura passiva di consegna del ricorrente all'Autorità Giudiziaria austriaca in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere e tratta di persone. Nell'invocare la revoca o la sostituzione della misura custodiale, deduce i seguenti vizi:
a) l'omessa o insufficiente indicazione nel mandato di arresto europeo dei gravi indizi di colpevolezza;
b) l'omessa traduzione dell'ordinanza restrittiva posta a base di detto mandato;
c) la possibilità di contenere il ricorrente con misura meno afflittiva;
d) l'insussistenza di un concreto pericolo di reiterazione del reato.
2. Con nota del 7 ottobre 2023 i Carabinieri di Castiglione del Lago hanno comunicato che il precedente 4 ottobre il ricorrente è stato consegnato alle Autorità austriache in esecuzione della sentenza n. 10080/2023 emessa il 21 settembre 2023 dalla Corte di appello di Bologna.
3. Alla luce di tale circostanza sopravvenuta, ritiene il Collegio che, essendo venuto meno l'interesse ad impugnare del ricorrente, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Trattandosi di carenza di interesse per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, non deve essere pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consig