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Sentenza — n. 44346/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44346/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44346/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'avvocato Marilena Mecchi ha proposto personalmente richiesta di rimessione del processo n. 1090/2023 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, per il reato di violazione di pubblica custodia di cose. La Mecchi è stata tratta a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Pescare per rispondere del delitto di cui all'art. 351 cod. pen., perché, quale difensore nominato da Mario Straccia nell'ambito del procedimento penale n. 12097/11 iscritto presso la Procura di Pescara in seguito alla morte di Roberto Straccia, avrebbe sottratto il reperto iscritto al n. 12091 C.R. dell'Ufficio Corpi di Reato, contenente le registrazioni video relative al passaggio Roberto Straccia nel giorno della sua scomparsa, fatto commesso in Pescara il 12 febbraio 2021.

Regesto Legislator

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art. 351 cod. pen, articolo 111 della Costituzione, art. 36 cod. proc. pen, art. 52 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44346/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Occorre rilevare, in via preliminare, come l'eccezione di incostituzionalità dedotta dalla ricorrente degli artt. 36 e 52 cod. proc. pen. in relazione all'articolo 111 della Costituzione e in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, è inammissibile, in quanto le disposizioni censurate non trovano applicazione nel procedimento di rimessione e, dunque, sono irrilevanti nel caso di specie.

Parole chiave

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mutamento della situazione nel paese d'origine migrazione forzata sospensione dell'allontanamento allontanamento malgrado rischio di persecuzione cambiamento di domicilio inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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art. 351 cod. pen
La Mecchi è stata tratta a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Pescare per rispondere del delitto di cui all'art. 351 cod. pen., perché, quale difensore nominato da Mario Straccia nell'ambito del procedimento penale n.
articolo 111 della Costituzione
in relazione all'articolo 111 della Costituzione e in relazione all'art.
art. 36 cod. proc. pen
Ad avviso della ricorrente, infatti, l'art. 36 cod. proc. pen.
art. 52 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mecchi Marilena, nata a Roma il 11/11/1970; avverso l'ordinanza emessa in data 29/06/2023 dal Tribunale di Pescara visti gli atti e la richiesta; udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto di dichiarare inammissibile la richiesta.

RITENUTO IN FATTO

1. L'avvocato Marilena Mecchi ha proposto personalmente richiesta di rimessione del processo n. 1090/2023 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, per il reato di violazione di pubblica custodia di cose. La Mecchi è stata tratta a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Pescare per rispondere del delitto di cui all'art. 351 cod. pen., perché, quale difensore nominato da Mario Straccia nell'ambito del procedimento penale n. 12097/11 iscritto presso la Procura di Pescara in seguito alla morte di Roberto Straccia, avrebbe sottratto il reperto iscritto al n. 12091 C.R. dell'Ufficio Corpi di Reato, contenente le registrazioni video relative al passaggio Roberto Straccia nel giorno della sua scomparsa, fatto commesso in Pescara il 12 febbraio 2021.

2. La ricorrente chiede lo spostamento di tale processo penale dal Tribunale di Pescara e deduce un'inimicizia grave con il Procuratore Capo, dott. Giuseppe Bellelli, e con il pubblico ministero titolare dell'indagine, dott.ssa Anna Benigni, maturata nell'ambito del procedimento per la morte di Roberto Straccia, e in dipendenza di diversi provvedimenti di archiviazione. La richiesta di rinnessione è, altresì, fondata sui motivi di risentimento personale in ragione delle azioni civili intraprese, per il tramite dell'istante, in veste di difensore di Mario Straccia (padre del giovane trovato morto nel 2011), nei confronti del medesimo dott. Bellelli, e sulla sua convocazione da parte della Commissione Parlamentare Antimafia, nonché sulle decisioni concernenti il collaboratore di giustizia Eugenio Ferrazzo e sulla «presunta pressione esercitata dai giudici di Pescara dalla 'ndrangheta locale».

3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 settembre 2023, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata in data 5 ottobre 2023 l'avvocato Tania Maria Avenia ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di legittimo sospetto e ha chiesto di sollevare l'eccezione di incostituzionalità degli artt. 36 e 52 cod. proc. pen. in relazione all'articolo 111 della Costituzione e in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ad avviso della ricorrente, infatti, l'art. 36 cod. proc. pen. sarebbe incostituzionale nella parte in cui non estende all'ufficio del Pubblico Ministero l'obbligo di astensione in relazione al punto a) («se ha interessi nel procedimento»), al punto d) («se vi è inimicizia grave con una delle parti private») e punto h) («se esistono altre gravi ragioni di convenienza") di tale disposizione; l'art. 52 cod. proc. pen., parimenti, sarebbe incostituzionale nella parte in cui prevede che il pubblico ministero ha una mera facoltà di astensione e non obbligo, così come stabilito dal codice di rito per i giudici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La richiesta di rinnessione è manifestamente infondata.

2. Occorre rilevare, in via preliminare, come l'eccezione di incostituzionalità dedotta dalla ricorrente degli artt. 36 e 52 cod. proc. pen. in relazione all'articolo 111 della Costituzione e in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, è inammissibile, in quanto le disposizioni censurate non trovano applicazione nel procedimento di rimessione e, dunque, sono irrilevanti nel caso di specie.

3. L'istante deduce una grave inimicizia con il Procuratore Capo, dott. Bellelli, e con il pubblico ministero titolare dell'indagine per la morte di Roberto Straccia, dott.ssa Benigni, maturata nell'ambito di tale procedimento.

4. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii (ex plurimis: Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223638; Sez. 6, n. 22077 del 05/03/2015, Marino, Rv. 263559 - 01). Ne consegue che, da un lato, per «grave situazione locale» deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuaie, riguardante l'arnbiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez.

U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223638; conf., ex plurimis: Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273116). Le Sezioni unite di questa Corte hanno, inoltre, statuito che gli atti e i comportamenti del pubblico ministero, quando censurabili, possono costituire presupposto per la rimessione del processo a norma degli artt. 45 e segg. cod. proc. pen., purché abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che vi partecipano ovvero abbiano dato causa a motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo medesimo (Sez. (J, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223642-01;

Sez. 6, n. 29413 del 06/06/2018, Boccalatte, Rv. 273560 - 01). Declinando tali consolidati principi nei caso di specie, deve rilevarsi che la richiesta di rimessione del processo è manifestamente infondata. Gli asseriti motivi di risentimento personale posti a fondamento dell'istanza di rimessione, già nella prospettazione della parte istante, non sono tali da determinare una grave situazione territoriale estranea alla dialettica processuale, né da pregiudicare l'imparzialità dell'ufficio giudiziario competente, vulnerando la libertà di autodeterminazione delle diverse persone nello stesso coinvolte.

I fatti denunciati sono, infatti, privi di una intrinseca gravità, tale da determinare l'effetto di perturbazione del sereno svolgimento del processo tassativamente delineato dall'art. 45, comma 1, cod. proc. pen. Le circostanze poste a fondamento della paventata parzialità dell'ufficio del pubblico ministero e delle pressioni della criminalità organizzata sulla sede giudiziaria si fondano, inoltre, su mere congetture e illazioni. Parimenti la pendenza di procedimenti di responsabilità civile, peraltro aperti a possibili epiloghi decisori, a carico di magistrati dell'ufficio del pubblico ministero non risulta aver proiettato un'ombra di indiscriminato sospetto e di generale sfiducia sugli uffici giudiziari nel loro complesso e, dunque, non è di per sé sufficiente ad integrare la «grave situazione locale», tassativamente richiesta, ai fini della rimessione del processo.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la richiesta di rimessione del processo deve essere dichiarata inammissibile e la parte istante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t