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Ordinanza — n. 44345/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain due to inadmissible procedural grounds not permitted by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44345/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Koleci Oltjan inadmissible via simplified procedure. The appellant challenged a second-instance plea bargain agreement, but the court found the grounds raised were not permitted by law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 56, legge 103/2017; Art. 129 c.p.p.: When accepting a plea bargain, the second-instance judge need not justify acquittal or prove proof invalidity if the defendant renounces appeal grounds, limiting review to non-renounced issues.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds simplified procedure second instance review procedural renunciation domanda d'asilo di cittadino albanese motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
In tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Koleci Oltjan (CUI 05NCNRQ), nato in Albania 1'11/08/1996 avverso la sentenza del 04/04/2023 emessa dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. In tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01;

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non rinvenendosi elementi dai quali dedurre assenza di colpa nella proposizione del ricorso stesso - della somma, giudicata congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14/09/2023 nsiglier I