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Ordinanza — n. 44343/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44343/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44343/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Aguirre Ortiz George„ nato in Perù il 02/10/1986 avverso la sentenza del 20/03/2023 emessa dal Tribunale di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Invero, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurirnis, Sez.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44343/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Cari, Rv. 279842 - 01 che ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso). fb2... ,..-y' Rilevato, pertantoYka dichiarazione di inammissibilità con procedura de plano segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non rinvenendosi elementi dai quali dedurre assenza di colpa nella proposizione del ricorso stesso - della somma, giudicata congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale motivi di cassazione censura formulata in modo carente ricusazione del pubblico ministero censura costituzionale ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
Nella specie, in riferimento al reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
- in relazione al quale l'imputato ha eccepito la mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Aguirre Ortiz George„ nato in Perù il 02/10/1986 avverso la sentenza del 20/03/2023 emessa dal Tribunale di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Invero, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurirnis, Sez.

F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Annine, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Nella specie, in riferimento al reato di cui all'art. 337 cod. pen. - in relazione al quale l'imputato ha eccepito la mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. - il giudice del patteggiamento ha comunque dato atto che "gli atti compiuti (pur non particolarmente aggressivi) sono tali da configurare una condotta violenta rilevante ai fini del reato di resistenza". Pertanto, non sussistono neppure i presupposti per rilevare l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza che, ai sensi del citato art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG in proc.

Cari, Rv. 279842 - 01 che ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso). fb2... ,..-y' Rilevato, pertantoYka dichiarazione di inammissibilità con procedura de plano segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non rinvenendosi elementi dai quali dedurre assenza di colpa nella proposizione del ricorso stesso - della somma, giudicata congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/09/2023 6,...5 Il Il nsigliere e ensore Il