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Ordinanza — n. 44341/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44341/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44341/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da De Juri Antonio, nato a Cosenza il 31/10/1979 avverso la sentenza del 20/04/2023 emessa dal Tribunale di Foggia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi proposti, afferenti al vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena e alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, - anche a voler tacere della genericità degli stessi - esulano da quelli per i quali è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44341/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, In tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'irnpugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurímis, Sez. F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 - 01).

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sanzione disciplinare sanzioni penali contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti precedenti penali rilevanti
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da De Juri Antonio, nato a Cosenza il 31/10/1979 avverso la sentenza del 20/04/2023 emessa dal Tribunale di Foggia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi proposti, afferenti al vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena e alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, - anche a voler tacere della genericità degli stessi - esulano da quelli per i quali è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena.

Invero, In tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'irnpugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurímis, Sez. F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 - 01).

Considerato, peraltro, che il motivo afferente alla congruità della pena prospetta un argomento incompatibile con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale; Rilevato, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità con procedura de plano segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non rinvenendosi elementi dai quali dedurre assenza di colpa nella proposizione del ricorso stesso - della somma, giudicata congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle