Sentenza — n. 43962/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Sado Klodian (Klodjan), n. in Albania 20/05/1980 avverso la sentenza n. 82/23 della Corte di appello di Trento del-e/41)/2023 f27 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villani rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trento ha disposto la consegna di Sado Klodian (Klodjan) all'autorità giudiziaria francese, in forza di mandato di arresto europeo emesso il 14 settembre 2023 ai fini dell'esecuzione della sentenza di condanna definitiva, pronunciata dalla sezione penale della Corte di appello di Chambery, alla pena di cinque anni reclusione in ordine a plurimi delitti di traffico illecito di stupefacenti commessi tra la Francia, i Paesi Bassi e l'Italia; che avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del consegnando con dichiarazione trasmessa via PEC dal difensore di fiducia e pervenuta alla cancelleria della Corte territoriale in data 18 ottobre 2023; che avverso la sentenza che dispone la consegna, l'art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2023 consente la presentazione del ricorso ad opera della parte interessata entro cinque giorni dalla conoscenza legale della medesima; che dall'attestazione appostavi in calce dalla Cancelleria risulta che la sentenza è stata notificata all'interessato Sado (assente all'udienza) il 12 ottobre 2023, mentre il difensore avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 43962/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Nicola gettis era presente alla lettura del dispositivo; che da quanto sopra consegue che l'impugnazione è stata proposta oltre il termine temporale di cinque giorni che scadeva il giorno 17 ottobre 2023; che nel caso d'impugnazione tardiva, la Corte di cassazione dichiara ai sensi del combinato disposto degli artt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. sec. parte, 591, lett. c), cod. proc. pen. e nella specie degli artt. 39, comma 1 e 22, comma 1, legge n. 69 del 2005 l'inammissibilità dell'impugnazione con procedura semplificata e non partecipata; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila P. Q.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Sado Klodian (Klodjan), n. in Albania 20/05/1980 avverso la sentenza n. 82/23 della Corte di appello di Trento del-e/41)/2023 f27 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villani rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trento ha disposto la consegna di Sado Klodian (Klodjan) all'autorità giudiziaria francese, in forza di mandato di arresto europeo emesso il 14 settembre 2023 ai fini dell'esecuzione della sentenza di condanna definitiva, pronunciata dalla sezione penale della Corte di appello di Chambery, alla pena di cinque anni reclusione in ordine a plurimi delitti di traffico illecito di stupefacenti commessi tra la Francia, i Paesi Bassi e l'Italia; che avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del consegnando con dichiarazione trasmessa via PEC dal difensore di fiducia e pervenuta alla cancelleria della Corte territoriale in data 18 ottobre 2023; che avverso la sentenza che dispone la consegna, l'art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2023 consente la presentazione del ricorso ad opera della parte interessata entro cinque giorni dalla conoscenza legale della medesima; che dall'attestazione appostavi in calce dalla Cancelleria risulta che la sentenza è stata notificata all'interessato Sado (assente all'udienza) il 12 ottobre 2023, mentre il difensore avv.
Nicola gettis era presente alla lettura del dispositivo; che da quanto sopra consegue che l'impugnazione è stata proposta oltre il termine temporale di cinque giorni che scadeva il giorno 17 ottobre 2023; che nel caso d'impugnazione tardiva, la Corte di cassazione dichiara ai sensi del combinato disposto degli artt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. sec. parte, 591, lett. c), cod. proc. pen. e nella specie degli artt. 39, comma 1 e 22, comma 1, legge n. 69 del 2005 l'inammissibilità dell'impugnazione con procedura semplificata e non partecipata; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso, 30 ottobre 2023 Il consigliere e te