Appeal dismissed as inadmissible due to direct filing by defendant and prior settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible with simplified procedure. The defendant directly filed the appeal, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure, and the case involved a prior settlement agreement regarding liability and guilt. Consequently, the court ruled that the settlement precluded any further judicial review of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 164, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal directly filed by the accused is inadmissible, and a settlement agreement on liability and guilt precludes subsequent appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Anacleria Rosa nata a Napoli il 12/10/1982 avverso la sentenza del 05/05/2023 emessa dalla Corte di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23/06/2017, n. 103, il che impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione;
Rilevato, inoltre, che il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato comunque inammissibile in quanto, anche a tacere della genericità dell'unico motivo di cui consta, è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura semplificata e senza formalità, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il C