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Ordinanza — n. 43958/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible because the defendant personally signed it, violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43958/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits. The defendant personally signed the appeal, which violates Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal cannot be validly instituted if directly proposed and signed by the accused, as this violates the requirement for a third party to initiate the challenge.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal signature Code of Criminal Procedure de plano dismissal procedural violation Cassa delle ammende third party requirement divieto di rappresentanza dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen., as modified by Law 23/06/2017, n. 103
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Chouribi Khaled nato in Tunisia il 26/0/1993 avverso la sentenza del 08/02/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che il ricorso è inammissibile perché, anche a tacere della genericità dell'unico motivo di cui consta, è direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23/06/2017, n. 103, il che impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione. .!. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura c.d. de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend