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Ordinanza — n. 43956/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed de plano for direct violation of procedural rules regarding plea bargain appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43956/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano due to a direct violation of Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The appellant attempted to challenge a judgment resulting from a plea bargain, which is legally prohibited under Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected without examination of merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against judgments arising from plea bargains are inadmissible as they violate mandatory procedural rules prohibiting such challenges.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain judgment de plano dismissal procedural violation Cassazione ordinanza motivi di cassazione condono delle spese procedurali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
patteggiamento, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile, in quanto presentato per motivi non consentiti dalla legge (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Donola Giovanni, nato ad Abano Terme il 09/01/1989 avverso la sentenza del 17/01/2023 emessa del Gup di Trento; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che il ricorso è direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23/06/2017, n. 103, il che impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione.

Rilevato che, essendo stato presentato avverso sentenza pronunciata a seguito di c.d. patteggiamento, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile, in quanto presentato per motivi non consentiti dalla legge (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura c.d. de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere es