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Sentenza — n. 43950/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43950/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43950/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 15 maggio 2023 il Tribunale di Roma ha confermato il provvedimento emesso il 20 marzo 2023 dalla Corte di appello della stessa città, con cui nell'ambito del procedimento a carico di Armando Di Silvio è stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare per tutto il tempo delle udienze e fino alla pronuncia della sentenza di secondo grado.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 43950/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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sospensione dell'istruzione proroga della carcerazione preventiva rinvio del dibattimento inattività successiva alla sospensione durata ragionevole del procedimento termine di sospensione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Silvio Armando, nato a Roma il 29/7/1966 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 15/5/2023 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente.,

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 maggio 2023 il Tribunale di Roma ha confermato il provvedimento emesso il 20 marzo 2023 dalla Corte di appello della stessa città, con cui nell'ambito del procedimento a carico di Armando Di Silvio è stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare per tutto il tempo delle udienze e fino alla pronuncia della sentenza di secondo grado.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale il difensore di Armando Di Silvio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea e mancata applicazione della norma per omessa o comunque apparente e manifestamente illogica motivazione, essendosi fatto riferimento solo al numero degli indagati e delle imputazioni, senza considerare che era decorso più di un anno dall'arrivo del fascicolo alla Corte di appello alla fissazione dell'udienza e che il procedimento era stato trattato con solo due udienze di discussione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Tribunale ha premesso che il ricorrente è stato condannato in primo grado, quale esponente di vertice dell'associazione di stampo mafiosa facente capo alla famiglia Di Silvio, per avere, quale organizzatore e promotore, partecipato all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata anche dal metodo mafioso, per aver posto in essere plurimi reati di cessione di stupefacenti e plurime condotte di estorsione. I correi, nei confronti dei quali pure pende appello, sono stati condannati anch'essi in relazione a plurime e gravi fattispecie di reato. Secondo il Tribunale, quindi, il numero degli imputati, la complessità e il numero delle imputazioni, le questioni sollevate dagli appellanti, la necessità di fissare più udienze di trattazione, a prescindere dall'assenza di istruttoria, rendeva legittimo il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare. Il Tribunale ha precisato, inoltre, che non riverberava effetti nel presente giudizio il fatto che era decorso un considerevole tempo per la fissazione della prima udienza di trattazione.

3. Siffatta motivazione, addotta dal Tribunale nel provvedimento impugnato, non appare affatto illogica e risulta conforme al dato normativo, posto che, se da un lato il numero degli imputati non è esorbitante (si tratta di 6 imputati), dall'altro lato, la natura associativa del reato contestato, il numero delle imputazioni e la molteplicità delle questioni da esaminare appaiono idonei a giustificare la disposta sospensione dei termini di custodia cautelare. Gioca al riguardo ricordare che questa Corte (tra le altre: Sez. 5, n. 40452 del 19/06/2019, Intravaia, Rv. 277406 - 01,) ha già più volte affermato che, ai fini della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nel giudizio di appello, la particolare complessità di quest'ultimo può essere desunta dall'elevato numero degli imputati (nella specie, sette), dalla tipologia e gravità delle imputazioni relative a delitti di criminalità organizzata, dalla qualità e dal numero di questioni sollevate con gli atti di appello e dalla necessità di fissare più udienze per la discussione delle parti, indipendentemente da un provvedimento di rinnovazione dell'istruttoria.

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

5. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. attuaz. cod. proc. pen..

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. attuaz. cod. proc. pen. Così deciso il 17 ottobre 2023