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Ordinanza — n. 43949/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against appellate sentence for failing to address acquittal grounds under Art. 129. The appeal was inadmissible as it raised waived issues and sentencing errors not linked to sanction illegality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43949/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Mouhid Khalid's cassation appeal inadmissible because it challenged the appellate court's failure to explicitly discuss acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the lower court lacked proper reasoning, while the Court held that appeals under Article 599-bis are strictly limited to specific grounds regarding the parties' consent and the prosecutor's agreement. Since the complaint concerned waived acquittal reasons and sentencing determination rather than the legality of the imposed sanction, the appeal was rejected and the appellant ordered to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences under Article 599-bis are admissible only for specific grounds regarding party consent and prosecutor agreement, excluding complaints about waived acquittal reasons or sentencing errors unless they constitute illegality of the sanction itself.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Article 599-bis procedure waived acquittal grounds sentencing determination error Article 129 Code of Criminal Procedure procedural exhaustion requirements legal sanction illegality motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, cod. proc. pen.
Khalid Mouhid ricorre per cassazione, con atto del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo la concorde richiesta avanzata dalle parti a norma dell'art. 599-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per un motivo non consentito, oltre che generico, in quanto semplicemente enunciato.
Art. 129, cod. proc. pen.
Il ricorso denuncia vizi di motivazione, per non avere la Corte d'appello motivato sull'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen..
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod.
Art. 186, Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (tra moltissime altre, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Mouhid Khalid, nato in Marocco il 15/08/1981 avverso la sentenza emessa il 22/12/2022 dalla Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Khalid Mouhid ricorre per cassazione, con atto del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo la concorde richiesta avanzata dalle parti a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta per í delitti di cui agli artt. 341-bis e 635, secondo comma, cod. pen.. Il ricorso denuncia vizi di motivazione, per non avere la Corte d'appello motivato sull'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen..

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per un motivo non consentito, oltre che generico, in quanto semplicemente enunciato. Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (tra moltissime altre, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro. o

P.Q.M.

7-7 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle , spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 settemb