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Sentenza — n. 43943/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for insufficient sentencing leniency argument.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43943/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Tiziano Loiacono inadmissible, rejecting his claim of insufficient reasoning regarding sentencing leniency. The appellant argued that the conviction for drug trafficking should be reclassified as a minor offense due to the isolated nature and small quantity of hashish involved. The court ruled that the lower court correctly applied the cumulative assessment of statutory indicators, finding the weight of the evidence sufficient to reject the minor offense classification.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; The assessment of indicators for minor criminality must be cumulative and holistic, meaning a single negative indicator cannot override the weight of other positive factors in determining the nature of the offense.

Parole chiave

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drug trafficking conviction sentencing leniency minor offense classification cumulative assessment indicators procedural inadmissibility traffico aggravato di cocaina reato grave di stupefacenti consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Attraverso il proprio difensore, Tiziano Loiacono impugna la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Attraverso il proprio difensore, Tiziano Loiacono impugna la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
Art. 616, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera
Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv.
Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico
216668; Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
Tale principio - come ribadito e specificato da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Loiacono Tiziano, nato a Bari il 01/12/1997 avverso la sentenza del 14/06/2022 della Corte di appello di Bari; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Attraverso il proprio difensore, Tiziano Loiacono impugna la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione a fini di cessione a terzi di circa 100 grammi lordi di hashish, dai quali si sarebbero potute ricavare circa 517 dosi al consumo. Il ricorso lamenta la carenza della motivazione, nella parte in cui è stata esclusa la riqualificazione della condotta nella fattispecie lieve, di cui al successivo comma 5 del medesimo art. 73, trattandosi — si sostiene — di condotta isolata, tenuta al di fuori di un'attività organizzata e con mezzi rudimentali, nonché di quantitativo modesto, se valutato in relazione al potenziale mercato di destinazione.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile. Anzitutto non è ravvisabile la denunciata carenza di motivazione, essendosi la sentenza specificamente e diffusamente trattenuta sul punto. Inoltre, tale motivazione non è censurabile. La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel ritenere che la fattispecie prevista e punita dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, possa essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (cfr.

Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668; Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911). Tale principio - come ribadito e specificato da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - dev'essere inteso nel senso che la valutazione degli indici elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba necessariamente essere complessiva: essi, cioè, non possono essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri; ma, ad un tempo, non è necessario che gli stessi abbiano tutti, indistintamente, segno positivo o negativo.

Correttamente, dunque, la Corte distrettuale ha valorizzato il dato ponderale, obiettivamente non minimo, e ne ha ragionevolmente desunto l'inserimento dell'imputato in più ampi circuiti delinquenziali, senza trascurare eventuali circostanze di segno divergente: queste ultime, infatti, debbono ritenersi in realtà inesistenti, risolvendosi il ricorso nella formulazione di un personale e differente giudizio di valore sulla condotta, non sorretto da dati certi ed inconciliabili con il giudizio di quella Corte.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così