Italian court dismisses appeal against detention citing preclusive effect of prior cautionary judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied the principle of cautionary res judicata. The appellant argued for home detention based on new elements like time served and lack of recidivism, but the court found no novel facts to reopen the case. Consequently, the decision stands because the legal issues were already definitively settled by the previous cautionary judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 310 c.p.p.; Art. 309 c.p.p.: When a coercive title is confirmed by a retrial judgment without new elements, the cautionary res judicata prevails, precluding the re-examination of previously decided issues even if new arguments are raised.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rosarno Damiano nato il 5/02/1978 a Gioia Tauro avverso l'ordinanza emessa il 4/05/2023 dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di Reggio Calabria in data 22 marzo 2023, che applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Rosarno Damiano. Il predetto è stato ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, con l'aggravante dell'ingente quantità, per avere concorso nella importazione di due carichi di cocaina del peso, rispettivamente, di 24,92 e 24,94 kg. Il G.i.p. e il Tribunale del riesame non hanno ravvisato elementi nuovi, idonei a rivisitare le precedenti decisioni sulle quali, peraltro, si era consolidato il giudicato cautelare.
2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione Rosarno, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con il sistema di controllo del braccialetto elettronico e con l'esecuzione della misura in località diversa da quella ove si sarebbe consumato il delitto contestato. Il dato della incensuratezza e quello della insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., ritenuti coperti dal giudicato cautelare, dovevano, invece, essere presi in considerazione, poiché, in sede di istanza ex art. 299 cod. proc. pen., il giudice è tenuto a una rivalutazione del quadro pregresso alla luce dei nuovi elementi.
L'assenza di resipiscenza non può non essere presa in considerazione poiché contrasta con il principio di presunzione di non colpevolezza. Il Collegio della cautela, poi, non ha tenuto conto della condotta ineccepibile tenuta da Rosarno in carcere. Anche il tempo trascorso in custodia cautelare (otto mesi) non è stato valutato e la possibilità di eseguire gli arresti domiciliari in luogo lontano non è stata ritenuta adeguata a soddisfare le esigenze cautelari, stante il profondo inserimento dell'indagato nell'ambito del narcotraffico locale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Investito dell'appello cautelare ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale adito ha correttamente respinto il ricorso sul presupposto che, essendo stato confermato il titolo coercitivo genetico a seguito di giudizio di riesame ex art.309 cod. proc. pen., in assenza di alcun elemento di novità, risulta ormai formato il c.d. giudicato cautelare.2.1. Nell'addivenire a tale conclusione, il Tribunale ha fatto buon governo dei consolidati principi espressi in materia da questa Corte, secondo cui le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (ex plurímis Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 26362701;
Sez. 6, n. 7375 del 03/12/2009, Bidognetti, Rv. 246026; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato Rv. 235908). 2.2. Né il novum idoneo a consentire una nuova valutazione del quadro cautelare potrebbe individuarsi nel mero decorso del tempo in custodia cautelare. E invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (ex plurimis Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, Scalamana, Rv. 258191;
Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Iurato, Rv. 246868). Il decorso del tempo in stato detentivo non è, pertanto, di per sé idoneo a far venir meno i pericula libertatis, incidendo soltanto sul diverso profilo dei termini massimi di durata della restrizione disciplinati dall'art. 303 cod. proc. pen. 2.3. Né l'elemento di novità tale da scardinare il giudicato rebus sic stantibus può individuarsi nella circostanza della disponibilità di altra abitazione ove sottoporsi agli arresti domiciliari, posto che, puntualmente, il Collegio della cautela ha sottolineato l'inadeguatezza della misura a fronte della gravità delle condotte.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inannmissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somnna di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod