Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43804/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain judgment dismissed as inadmissible for non-allowed grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43804/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible via simplified procedure because the grounds raised were not permitted under the specific rules for plea bargain judgments. The appellant argued the trial judge illegally ignored a postponement request due to the defendant's legitimate impediment, but the Court found this issue outside the narrow exceptions allowing review of plea bargain decisions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are strictly limited to specific legal violations regarding the defendant's will, correlation between request and judgment, legal qualification, or sentencing; other defects like procedural delays are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal inadmissible cassation legitimate impediment simplified procedure court costs fine motivi di revisione censure procedurali esame di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., perché proposto per motivi non consentiti; Considerato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti; Considerato che l'art.
art. 606 cod. proc. pen
pen., in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento ai soli casi tassativamente indicati (ex plurimis: Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 31242 del 22/06/2023, Kwasi
pen., delimita l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento ai soli casi tassativamente indicati (ex plurimis: Sez. 4, n. 31242 del 22/06/2023, Kwasi;
Sez. 4, n. 20263 del 30/05/2023, Spada
Sez. 4, n. 20263 del 30/05/2023, Spada; Sez.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
20263 del 30/05/2023, Spada; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Del Vicario Angelo, nato a Torino il 18.06.1974 avverso la sentenza del 12 luglio 2023 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Rilevato che, con unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice illegittimamente trattato il processo all'udienza del 12 luglio 2023 senza accogliere l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato;

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti; Considerato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento ai soli casi tassativamente indicati (ex plurimis: Sez. 4, n. 31242 del 22/06/2023, Kwasi;

Sez. 4, n. 20263 del 30/05/2023, Spada; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014), che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che i vizi lamentati dal ricorrente non sono previsti tra le ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione delle sentenze di patteggiamento;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll ot