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Sentenza — n. 43803/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to subsequent revocation of preventive measures creating lack of interest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43803/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's preventive measures were revoked before the appeal could be heard. The appellant argued for the annulment of the lower court's order regarding travel bans and reporting obligations, but the defense later conceded the appeal lacked interest. The court ruled that the revocation of these measures eliminated the legal basis for the appeal, rendering it inadmissible without awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.p.; Art. 37 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the preventive measures are revoked before the appeal is heard, creating a lack of interest.

Parole chiave

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lack of interest preventive measures revocation of measures inadmissibility of appeal procedural economy rischio di soggiorno illegale allontanamento malgrado rischio di persecuzione espatrio illegale insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 718, comma 1, cod. proc. pen.
Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza di revoca o di sostituzione delle misure, disposte ai sensi dell'art. 718, comma 1, cod.
Art. 715, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Art. 125, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art.
Art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150
15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezvunnes, Rv. 272308
208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezvunnes, Rv. 272308).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Movahedi Alireza, nato in Iran il 06/07/1976; avverso l'ordinanza emessa in data 23/08/2023 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto di rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza di revoca o di sostituzione delle misure, disposte ai sensi dell'art. 718, comma 1, cod. proc. pen. del divieto di espatrio e dell'obbligo di presentazione bisettimanale alla polizia giudiziaria con quella meno afflittiva dell'obbligo di presentazione una sola volta ogni dieci giorni.

2. L'avvocato Giuseppe Fornari ha presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi. 2.1.Con un primo motivo di ricorso, il difensore lamenta l'erronea applicazione degli artt. 715, comma 2, lett. c), 274, comma 1, lett. b), e 125, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento alla mancata motivazione in merito alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di fuga. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il difensore censura l'erronea applicazione degli artt. 715, comma 2, lett. c), 275, commi 1 e 3 bis, e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché l'assenza della motivazione in ordine alla dimostrazione della non adeguatezza di altre misure cautelari e la violazione del principio di gradualità.

3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 settembre 2023, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Con le conclusioni depositate in data 6 ottobre 2023 il difensore del ricorrente ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione per carenza di interesse, a causa della sopravvenuta revoca della misura cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Il difensore ha, infatti, depositato l'ordinanza della Corte di appello di Milano, emessa in data 6 ottobre 2023, che ha revocato le misure cautelari dell'obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria e del divieto di espatrio disposte nei confronti del ricorrente.

3. La revoca delle misure cautelari determina la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere per il Movahedi e, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. All'inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto il venir meno dell'interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non configura un'ipotesi di soccombenza, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezvunnes, Rv. 272308).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in